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Legge di Bilancio 2018: proroga detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi di recupero edilizio

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 sono state apportate alcune modifiche relativamente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica. Innanzitutto, è prevista la proroga per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017). La detrazione, poi, è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di euro 100.000. È prevista, però, la riduzione al 50% della detrazione, per le spese sostenute per i seguenti interventi: - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; - acquisto e posa in opera di schermature solari; - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a euro 30.000; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013. Relativamente agli impianti di climatizzazione invernale, se gli stessi sono sostituiti da impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro ed è prevista anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione sarà pari al 65%. Con la modifica dell’art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013, è stata anche disposta la proroga per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 (anziché 31 dicembre 2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR: - nella misura del 50% (anziché del 36%); - su un importo massimo di euro 96.000 (anziché euro 48.000).

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