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Legge di Bilancio 2018: Rivalutazione terreni edificabili agricoli e partecipazione quote

  • 5 feb 2018
  • Tempo di lettura: 4 min

Rivalutazione terreni 2018 e per le quote di società non quotate nei mercati regolamentari, riapertura dei termini, questo è quanto deciso dalla nuova Legge di Bilancio 2018 che di fatto ha prorogato nuovamente la possibilità per i contribuenti di scegliere per la rivalutazione di terreni e quote di partecipazione. Rivalutazione terreni edificabili, agricoli e lottizzati La rivalutazione terreni, è sostanzialmente la possibilità per chi possiede i requisiti, di poter rivalutare il valore fiscale dei terreni in possesso dei contribuenti al 1° gennaio 2018 siano essi di tipo agricolo che edificabile o lottizzato, in modo da ridurre le plusvalenze al momento della loro eventuale cessione. Il vantaggio di rivalutare il terreno o la partecipazione, consiste proprio nel ridurre il costo fiscale sulla cessione e quindi la plusvalenza, si consiglia pertanto prima di aderire all'opzione di calcolare i costi della nuova perizia sui beni e di verificare se il valore economico sarà effettivamente al ribasso, perché solo così la scelta di far rivalutare il terreno o la quota è a vantaggio del contribuente abbassando la tassazione ai fini IRPEF. Rivalutazione quote società La rivalutazione delle quote delle società è l'opportunità offerta ancora una volta dalla Legge di Bilancio, ai contribuenti per decidere se aderire alla rivalutazione del valore fiscale delle loro quote societarie prima di venderle. Infatti, la cessione di una partecipazione societarie determina per chi le vende un reddito che viene tassato dallo Stato Italiano che varia in base al valore calcolato tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. Sulla plusvalenza vengono quindi calcolate le tasse da versare con la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2018, ha quindi riaperto i termini per la rivalutazione delle quote di partecipazioni societarie non quotate nei mercati regolamentari, sia qualificate: partecipazione qualificata: la plusvalenza concorre a formare la base imponibile per il 49.72% del proprio valore ed è tassata con aliquota irpef progressiva; partecipazione non qualificata: la plusvalenza è interamente tassata con imposta sostitutiva al 26%. Possono aderire alla proroga rivalutazione terreni 2018 e quote di partecipazione 2018 i seguenti contribuenti: - Le persone fisiche che detengono le quote o terreni a patto che non siano possedute nell'esercizio di impresa, arti e professioni. - Le società semplici e soggetti equiparati. - Enti non commerciali ma solo per i beni detenuti fuori dall'esercizio di attività commerciale. - Soggetti non residenti per le plusvalenze derivate dalla vendita di partecipazioni in società residenti in Italia. Non possono aderire all'opzione, invece, chi possiede partecipazioni nell'ambito di imprese commerciali. La proroga per la rivalutazione è riservata quindi ai seguenti beni: Partecipazioni: titoli, quote e diritti negoziati all'interno dei mercati non regolamentati. Terreni: lottizzati, dove si è costruita un'opera per renderlo edificabile, quelli potenzialmente edificabili e i terreni agricoli. La rivalutazione terreni e quote di partecipazione 2018, ha ovviamente un costo fiscale che varia a seconda del tipo di bene, le aliquote 2018 sono: Partecipazioni societarie qualificate = 8% del valore rivalutato. Partecipazioni societarie non qualificate = 4% del valore rivalutato. Terreni = 8% del valore rivalutato. La rivalutazione, ovvero, l'adeguamento del valore del bene ai valori di mercato può riguardare anche beni già affrancati con altre agevolazioni, in questo caso va distinto dall’importo dovuto quanto già versato in precendenza dal contribuente. I contribuenti per aderire alla rivalutazione terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2018, devono far effettuare la perizia di stima entro la scadenza del 30 giugno 2018 lo stesso termine è fissato anche per versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o la prima rata delle 3 annuali previste per chi vuole rateizzare l'imposta dovuta. Ricordiamo che le aliquote da applicare al valore periziato sono cambiate e aumentate rispetto alle precedenti proroghe: 8%, anziché 4%, per terreni e partecipazioni qualificate; 4%, non più 2%, per le partecipazioni non qualificate (commi 626 e 627). La redazione di una perizia giurata di stima del bene che deve essere conservata dal contribuente ed esibita o inviata all'Agenzia delle Entrate qualora venga richiesta, e il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30.06.2018. Il versamento può essere effettuato dal contribuente anche rateizzando l'imposta dovuta in 3 rate annuali di pari importo, dove la prima rata va versata entro il 30 giugno 2018, e le altre due entro il 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020 applicando gli interessi nella misura del 3% annuo. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato con la risoluzione n. 62/E i nuovi codici tributo modello F24 EP per il versamento dell'imposta sostitutiva o prima rata, da utilizzare per la rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti non in regime d’impresa alla data del 1°gennaio 2018. I codici tributo rivalutazione terreni e partecipazioni f24 EP 2018 sono: 855E per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; 856E per i terreni edificabili o con destinazione agricola. Per la compilazione del modello F24EP occorre compilare la sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, e indicare nel campo “riferimento B” l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione

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