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Legge di bilancio per il 2018: i crediti d’imposta per le imprese (terza parte)

L’ultima parte del contributo sui crediti d’imposta a favore delle imprese previsti dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, legge 205/2017) è dedicata all’analisi delle seguenti agevolazioni: - sport bonus - credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti di calcio. Sport bonus (commi da 363 a 366) A favore di tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta per le erogazioni in denaro effettuate per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il credito d’imposta: - è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui - è pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40mila euro effettuate nel corso del 2018 - spetta anche se gli impianti sportivi pubblici sono gestiti da soggetti concessionari - è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro - è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo - non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Il legislatore ha previsto una serie di adempimenti comunicativi per i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Essi, infatti, devono: - comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e darne adeguata pubblicità attraverso mezzi informatici - fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, comunicare allo stesso Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. La determinazione delle regole applicative necessarie all’attuazione dell’agevolazione è affidata a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti di calcio (comma 352, lettera a) Per incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, viene riconosciuto un credito d’imposta in relazione agli interventi di ristrutturazione degli impianti. A tale scopo, viene modificato l’articolo 22, Dlgs 9/2008 (Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse), al cui interno viene inserito il nuovo comma 3-bis. Beneficiarie dell’agevolazione sono le società di calcio appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato del meccanismo della mutualità previsto e disciplinato dal ricordato articolo 22. Si ricorda che, in base a tale disposizione, l’organizzatore delle competizioni della Lega di serie A destina una quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Figc. Il credito d’imposta: - è riconosciuto nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, sino a un massimo di 25mila euro - gli interventi agevolabili sono quelli realizzati mediante l’impiego delle somme provenienti dal meccanismo della mutualità entro il terzo periodo d’imposta successivo alla loro attribuzione - è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis (cfr regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013). Spetterà a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determinare le regole applicative necessarie all’attuazione dell’agevolazione.

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