Legge di stabilità per gioco e scommesse: istituiti i codici tributo per sanzioni ed interessi con la risoluzione n.23 del 24/02/2011
- 25 feb 2011
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Con la risoluzione n. 23 di ieri, 24 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S). Si ricorda, infatti, che il DM del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate di natura tributaria, extratributaria e sanzionatoria, di pertinenza dell’A.A.M.S, con le modalità stabilite dal DLgs. n. 241/97. La L. n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha previsto, all’art. 1, commi 65-82, una serie di disposizioni nel settore gioco. Il comma 65, in particolare, ha modificato l’art. 5 del DLgs. n. 504/98, che disciplina l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in materia di sanzione: in base alle novità introdotte, il soggetto passivo che sottrae, in qualunque modo, base imponibile all’imposta unica, è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a 50mila euro, anche con la chiusura per sei mesi dell’esercizio.Per consentire il versamento dell’imposta unica accertata, degli interessi e delle relative sanzioni, la ris. n. 23 ha istituito 24 nuovi codici tributo (da “5220” a “5243”), per far confluire, nelle casse dell’AAMS e della Regione Sicilia, se di sua competenza, le somme dovute su: scommesse ippiche, scommesse sportive, scommesse diverse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici, e giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro.In base a quanto stabilito, poi, dall’art. 5, comma 4 del citato DLgs. n. 504/98, che prevede, fermo restando l’imposta unica, in caso di giocate simulate, una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguita, per il versamento della somma di tale sanzione l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “5244” e “5245” (quest’ultimo, per le sanzioni di competenza della Regione Sicilia). Il successivo comma 5 dello stesso articolo estende i poteri dell’AAMS, prevedendo l’applicazione, con rifermento alle violazioni commesse, degli artt. 9 e 11 del DLgs. n. 471/97. Per il pagamento, i codici sono “5246” e, per la Sicilia, “5247”.In materia di ravvedimento, il comma 7 dell’art. 5 del DLgs. 504/98, infine, stabilisce che le sanzioni previste sono ridotte a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito entro 30 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, e a un decimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione. Per versare tali somme, i nuovi codici tributo vanno dal “5301” al “5316”.Passando ad altre disposizioni contenute nella L. 220/2010, l’art. 1, comma 70 stabilisce che il titolare dell’esercizio commerciale, del locale, o comunque del punto di offerta del gioco, che consente la partecipazione a minorenni, deve pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro. Per il versamento di questa somma, la ris. 23 istituisce il codice “5248”.Per quanto riguarda, invece, il versamento della sanzione da parte dei concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all’80%, e che quindi sono tenuti a versare all’Erario il 20% della differenza lorda così maturata (comma 71), il codice tributo è “5214”.Con il codice tributo “5249”, si versa la sanzione irrogata in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’AAMS o per mancata ottemperanza, da parte del concessionario, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione di controlli, o ancora se informazioni e documenti acquisiti non sono veritieri (comma 80, lett. d)).In riferimento al gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento, inoltre, il comma 81 del medesimo articolo: consente di mantenere gli apparecchi in eccedenza pagando 300 euro al mese per ciascuno (codice tributo “5251”); irroga, ai concessionari che non forniscano dati, documenti e informazioni di cui alla lett. c), una sanzione non inferiore nel minimo a 500 euro e non superiore nel massimo a 1.500 euro (codice “5250”); irroga una sanzione fino a 1.000 euro per ciascun apparecchio che non è stato rimosso entro tre mesi dalla data di efficacia del decreto (codice “5252”).Con il codice “5215”, si effettua invece il versamento mensile per ogni apparecchio, di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, in eccedenza rispetto ai parametri già stabiliti con decreti dirigenziali AAMSIn riferimento, ancora, all’elenco degli incaricati della raccolta delle giocate (comma 82), il versamento dei 100 euro di iscrizione avviene con il codice “5216”, mentre la sanzione per i concessionari della gestione telematica che intrattengono rapporti contrattuali con soggetti diversi da quelli iscritti al predetto elenco, pari 10.000 euro, va pagata mediante il codice “5253”.Infine, in relazione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria, così come disciplinato dall’art. 26 della L. n. 689/81, il relativo codice tributo è “5217”.Scarica la Risoluzione n. 23/E:http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={17605F51-A339-4174-88FA-1B518781A7F1}Fonte: Eutekne

