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Legge di stabilità 2013: nuove regole per la fatturazione delle operazioni intracomunitarie

Con la Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", vengono apportate modifiche al D.L. n. 331/93 in relazione alle operazioni intracomunitarie. In particolare, le modifiche riguardano: • il momento di effettuazione delle operazioni: - una cessione o un acquisto intraUE si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto o spedizione dei beni; - tra i casi che anticipano il momento di effettuazione rileva la data di emissione della fattura; - per le cessioni o gli acquisti effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese; •la fatturazione e la registrazione: - per gli acquisti intraUE è confermata la modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuati da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter D.P.R. n. 633/72; - in caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere autofattura entro il 15 del mese successivo, con conseguente annotazione nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione; - la fattura di una cessione intraUE va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione. Fonte: seac

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