Legge di Stabilità 2016: meno imposte per chi compra in leasing l’abitazione principale
- astro trattenimento
- 22 feb 2016
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È stata inserita nell’articolo 15 del Tuir (“Detrazioni per oneri”), ma con applicazione limitata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, la disposizione agevolativa dettata - dal comma 82 della legge di stabilità - a favore dei contribuenti che stipulano contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari (anche non ancora costruite) da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il beneficio consiste in una detrazione Irpef, nella misura del 19%, dei canoni e relativi oneri accessori fino a un importo massimo di 8mila euro (4mila, se si hanno almeno 35 anni di età) e del costo di acquisto al momento dell’esercizio dell’opzione finale fino a un tetto di 20mila euro (10mila, per i contribuenti dai 35 anni in su). L’agevolazione spetta a condizione che il reddito complessivo non superi 55mila euro all’atto della stipula del contratto di leasing e che l’acquirente non sia titolare di diritti di proprietà su altri immobili abitativi. Inoltre, sempre per il quinquennio 2016-2020, gli atti con cui a banche e intermediari finanziari autorizzati all’attività di locazione finanziaria sono trasferite abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, acquisite in leasing da utilizzatori in possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, sono soggetti all’imposta di registro con aliquota ridotta all’1,5%. La sussistenza, in capo all’utilizzatore, dei presupposti per il riconoscimento dei benefici “prima casa” deve essere dichiarata nel contratto di locazione finanziaria.

