Mini IMU: ravvedimento operoso
- astro trattenimento
- 13 feb 2014
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E’ possibile per il contribuente, regolarizzare autonomamente il mancato versamento con l'istituto del ravvedimento operoso.Ciò a condizione che: - la violazione non sia stata constatata; - e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Dunque, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti, può inibire questa possibilità. E’ quindi fondamentale procedere immediatamente, se ci si accorge di un errore. È necessario effettuare una prima distinzione, a seconda che il contribuente intenda fruire del ravvedimento operoso: “sprint” o “brevissimo”, con regolarizzazione entro il 14° giorno dalla scadenza; “breve”, con regolarizzazione dal 15° giorno dal termine di pagamento previsto al 30° giorno successivo alla scadenza; “lungo”, con regolarizzazione entro la scadenza di presentazione della Dichiarazione Imu. Ravvedimento sprint entro i 14 giorni - Una prima soluzione, applicabile dal 25 gennaio 2014 al 07 febbraio 2014, è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 28 gennaio 2014 (quarto giorno successivo all'omesso versamento), la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Ravvedimento breve entro il 30° giorno - Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (c.d. ravvedimento "breve"), cioè dall’08 febbraio 2014 al 23 febbraio 2014, in aggiunta all'imposta e agli interessi, è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento. Ravvedimento lungo oltre i 30 giorni – L’ultima soluzione, passati i 30 giorni, è il ravvedimento lungo. La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso “lungo”, consente di beneficiare della sanzione ridotta pari al 3,75% dell’imposta (1/8 del 30%). Da notare che nel modello F24, le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all'imposta dovuta. Inoltre, in F24, il solo importo dovuto a titolo di mini-Imu e Imu in generale, va arrotondato all'unità di euro per difetto, (se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore), mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento, vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale. TERMINI RAVVEDIMENTO MINI- IMU 2013 SPRINT - 25.01.2014 – 07.02.2014 - SANZIONE RIDOTTA 0,2% PER GIORNO BREVE - 08.02.2014 – 23.02.2014 - SANZIONE RIDOTTA 3,75% LUNGO - DAL 24.02.2014 – 30.06.2014 - SANZIONE RIDOTTA 3,75% Per la compilazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che: - in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo - non vanno adottati i codici tributo 3923 e 3924 (utilizzabili solo in sede di accertamento). - sul modello F24, è necessario barrare l’apposita casella “Ravv.” per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso. nello spazio “Anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento, quindi nel caso di ravvedimento va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata (2013). Interessi applicati dal comune Nel caso di somme a debito (a seguito di accertamento), l’importo dell’interesse è pari a quello legale con maturazione giorno per giorno. Tuttavia, i Comuni possono deliberare, tramite proprio regolamento, la misura degli interessi. Essa deve, comunque, essere compresa nel limite di tre punti percentuali di differenza, rispetto al tasso legale. Dunque le ipotesi concrete sono due: - se il Comune non ha deliberato alcunché circa la misura degli interessi applicabili, il tasso applicabile è pari a quello legale, previsto dalla normativa generale (Si ricorda che dal 1° gennaio 2014, gli interessi legali sono stati ridotti dal 2,5% annuo all'1% (D.M. 12/12/2013); pertanto, gli interessi andranno calcolati sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi: 2,5% fino al 31/12/2013 e dell'1% dal 2014.) - se il Comune ha deliberato la misura degli interessi applicabili: il tasso di interesse applicabile è quello definito dal Comune nella propria delibera; si ricorda che, detto tasso può essere al massimo superiore del 3% rispetto a quello statale, e pertanto, considerando che è attualmente in vigore la misura dell’1%, il tasso disposto dal Comune deve essere compreso tra il 1% ed il 4%. Fonte: Fiscal Focus