Modelli 770/2015: proroga al 21 settembre 2015
- astro trattenimento
- 24 lug 2015
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Il termine di presentazione dei modelli 770/2015 sarà prorogato al 20 settembre, mediante un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di predisposizione, al fine di accogliere le richieste avanzate dalle categorie professionali. È quanto è stato reso noto ieri dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero, rispondendo ad un’interrogazione nel corso del question time tenutosi alla Camera dei Deputati. Peraltro, poiché il 20 settembre cade di domenica e quindi opera il differimento del termine al primo giorno lavorativo successivo, la proroga deve ritenersi applicabile fino a lunedì 21 settembre. Analogamente agli scorsi anni, a pochi giorni dalla scadenza del termine ordinario del 31 luglio, viene quindi concessa la proroga per la trasmissione telematica dei modelli 770/2015, sia Semplificato che Ordinario, al fine di “alleggerire” la concentrazione di scadenze e adempimenti di questo periodo. Nella risposta di ieri, è stata invece ribadita la contrarietà all’accoglimento della proposta di operare, a regime, lo spostamento del termine al 30 settembre per la trasmissione telematica dei modelli 770. Come già evidenziato in passato, infatti, è stato osservato che: - al 30 settembre scade già il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli UNICO), dell’IVA e dell’IRAP e, pertanto, “si potrebbero creare ulteriori appesantimenti per gli operatori del settore ed un’elevata concentrazione all’interno dei canali di trasmissione telematica utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni fiscali”; - inoltre, “tale spostamento potrebbe comportare l’insorgere di problemi nella predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata atteso che alcuni dati da inserire in tale dichiarazione, quali i conguagli derivanti dall’assistenza fiscale, sono conoscibili dall’Amministrazione finanziaria mediante estrazione delle informazioni contenute nei modelli dei sostituti d’imposta”. La proroga per la presentazione dei modelli 770/2015 ha anche l’effetto di differire al 21 settembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 2015”, relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte fornite nel corso del “Forum 730” tenutosi lo scorso 30 giugno, successivamente recepite nella circolare del 7 luglio n. 26, ha infatti precisato che queste certificazioni devono essere trasmesse in via telematica “entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato” (§ 14), quindi con possibilità di beneficiare della proroga in esame. Analogamente agli scorsi anni, la proroga comporta anche un differimento dei termini per il ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2015. In particolare, qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 21 settembre 2015 per la presentazione dei modelli 770/2015, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, quindi entro il 21 dicembre 2015 (poiché anche il 20 dicembre cade di domenica). Slitta invece al 21 settembre 2015 anche il termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97: - l’infedele presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario, relativi al 2013; - l’omessa effettuazione, nel 2014, delle ritenute; - l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014. Tuttavia, mentre l’anno scorso il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione costituiva il “termine ultimo” per il ravvedimento operoso, quest’anno, come evidenziato anche nella risposta fornita ieri dal Viceministro, si applicano le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), in base alla quale sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento. In particolare, entro il prossimo 21 settembre potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse: - nell’anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo (nuova lett. b-bis dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97); - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo (nuova lett. b-ter dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97). In base alla nuova disciplina, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 13 del DLgs. 472/97, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”. Fonte: Eutekne