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Modello 730/2013 ed UNICO 2013: immobili non locati assoggettati ad IMU esenti da IPREF ed Addizionali

I contribuenti che possiedono soltanto redditi fondiari sostituiti dall’IMU come, ad esempio, i redditi di fabbricati tenuti a propria disposizione o concessi in comodato, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO PF o modello 730), mentre se possiedono anche altri redditi devono verificare la sussistenza delle condizioni di esonero dall’obbligo dichiarativo nelle istruzioni per la compilazione dei modelli. È uno dei tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5. Il documento di prassi, redatto in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze, illumina i rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi derivanti dalla norma (art. 8, comma 1 del DLgs. n. 23/2011) secondo cui la nuova imposta comunale sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti gli immobili sia non locati, sia non affittati. Si tratta, a ben vedere, di un pregevole ed opportuno approfondimento rispetto ai chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze con la circolare n. 3 del 18 maggio 2012 (paragrafo 13). Vediamo, nell’ordine e in estrema sintesi, le diverse e differenti precisazioni che coinvolgono anche la disciplina della cedolare secca. Poiché, come detto, per i redditi derivanti da immobili non locati o non affittati è dovuta soltanto l’IMU, tali redditi non concorrono a formare la base imponibile dell’IRPEF, per cui nel verificare il limite di cui al comma 2-bis dell’art. 11 del TUIR, cioè il limite di 500 euro, non devono essere considerati. Si ricorda che i contribuenti sono tenuti a indicare nei quadri RA ed RB del modello UNICO PF 2013 o nei quadri A e B del modello 730/2013 i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti (esclusi quelli per i quali l’IRPEF non è dovuta come, ad esempio, le costruzioni rurali), compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU “sperimentale” (art. 13 del DL n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011) e dalla cedolare secca (art. 3 del DLgs. n. 23/2011). Per esplicita disposizione del comma 1 dell’art. 14 del DLgs. n. 23/2011, come ci rammentano i tecnici del Fisco, l’IMU non è deducibile né dalle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) né dall’IRAP. Essi ci segnalano, altresì, i redditi in relazione ai quali non si produce alcun effetto sostitutivo con l’IMU. A titolo esemplificativo, continuano a essere assoggettati all’IRPEF e all’IRES il reddito agrario, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (immobili non abitativi, immobili locati a conduttori che esercitano attività d’impresa), i redditi derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario e i redditi di beni immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES. Di contro, sono assoggettati all’IRPEF e alle relative addizionali (regionale e comunale), ove dovute, gli immobili esenti dall’IMU costituiti dai terreni ubicati nelle zone montane o di collina (art. 7, comma 1, lettera h), del DLgs. n. 504/1992). Al riguardo, l’autorevole interprete ha richiamato, con un evidente intento di implicita conferma, il contenuto della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08397, secondo cui nel regime di esenzione devono rientrare anche i “terreni incolti” ubicati in aree montane o di collina. Non sono invece assoggettati all’IRPEF (e relative addizionali), come già precisato nella citata circolare n. 3/DF/2012, i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani (in tutto o in parte) di cui all’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, esenti dall’IMU a norma del comma 8 dell’art. 9 del DLgs. 23/2011. Con riferimento ai beni locati per una parte del periodo d’imposta, se il contribuente non ha optato per la cedolare secca o non l’ha potuta scegliere per assenza delle condizioni, l’IRPEF va determinata mediante: - confronto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto forfettariamente, relativamente alla parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è locato; - concorso al reddito del canone di locazione, se superiore alla rendita catastale rivalutata. Ne discende che una rigorosa applicazione del principio di sostituzione comporta, inevitabilmente, l’esatta individuazione del periodo d’imposta tra la parte in cui i fabbricati siano locati e la parte in cui non lo siano, analogamente a quanto previsto per l’applicazione della cedolare secca. Pertanto, l’IMU sostituisce l’IRPEF dovuta in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non sia locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario è assoggettato all’IRPEF secondo le regole ordinarie. Il documento di prassi in commento conferma che, in caso di locazione parziale dell’abitazione principale, l’IMU ha un effetto sostitutivo dell’IRPEF e della cedolare secca dovuta sull’immobile locato. A decorrere dal 2012, il reddito dell’abitazione principale (ed eventuali pertinenze), in virtù del principio di sostituzione, non concorre a formare il reddito complessivo e, quindi, la deduzione, prevista dal comma 3-bis dell’art. 10 del TUIR, non si applica. Occorre però fare attenzione all’abitazione principale parzialmente locata. Infine, per gli immobili inagibili o inabitabili, per i quali siano rispettate le condizioni previste dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, è dovuta soltanto l’IMU (sia pure in misura ridotta del 50%), giacché gli immobili non possono essere considerati “esenti” e quindi opera l’effetto di sostituzione dell’IRPEF. Da ultimo, la circolare n. 5/2013 fornisce opportuni chiarimenti in ordine ai redditi fondiari, relativi a beni non locati, posseduti da società semplici. Fonte: Eutekne –Autore Antonio PICCOLO

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