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Modello 730/2015 integrativo entro il 25 ottobre 2015

Per correggere il modello 730, fino al 29 giugno, il contribuente poteva effettuare le modifiche presentando una nuova dichiarazione on line in sostituzione a quella già inviata. A partire dal 30 giugno, per correggere eventuali errori, occorre presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 26 del 7 luglio. Nel documento di prassi in questione l’Agenzia delle Entrate ha esaminato diverse fattispecie che si possono presentare nella compilazione del modello 730. Tra i vari aspetti analizzati l’Agenzia delle Entrate ha trattato anche casi riguardanti la correzione del modello 730. Una prima fattispecie esaminata, riguarda un contribuente che accetta una dichiarazione che non contiene un reddito per il quale il sostituto d’imposta non ha inviato la Certificazione Unica. Il contribuente chiede in quali sanzioni rischia di incorrere. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato che il contribuente ha l’obbligo di dichiarare i redditi percepiti. Nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, la circolare 11/E del 2015 ha chiarito che l'esclusione dal controllo formale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate (per il 2015 si tratta degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali). Pertanto, in questi casi, il controllo formale potrà riguardare i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. Allo stesso tempo, nel caso in cui un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate per dichiarazione infedele. Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d’imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa. Nessuna apertura neppure per i soggetti che hanno inviato il modello e che si sono accorti di avere commesso errori nei dati trasmessi. Il caso riguarda un contribuente che modifica la dichiarazione, la integra e la accetta, ad esempio, il 30 giugno 2015. Poi si accorge di aver dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale. Si chiedeva se il contribuente può rimediare entro il 7 luglio senza dover presentare una dichiarazione integrativa. Sul punto l’Agenzia ribadisce che la correzione diretta della dichiarazione inviata dall’area autenticata del sito internet (disposta in via eccezionale dal provvedimento prot. 78849/2015 del 10 giugno scorso) non potrà più essere utilizzata dai contribuenti. Dal 30 giugno, per correggere eventuali errori occorre pertanto agire con le regole ordinarie e, a tal fine, sarà necessario presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. Nel caso specifico, trattandosi di una correzione che comporta un maggior debito o un minor credito, è necessario presentare il Modello Unico, correttivo o integrativo. Fonte: Fiscal Focus

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