Modello 730/2016: detrazioni fiscali per spese di locazione per studenti fuori sede
- astro trattenimento
- 19 mag 2016
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L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies Tuir prevede una detrazione Irpef pari al 19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00 per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un’Università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, regolarmente registrati. L’accesso alla detrazione è subordinato alle seguenti condizioni: · che l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente; · che la stessa sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente; · che gli immobili oggetto di locazione debbano essere situati nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un Comune limitrofo. In merito al calcolo della distanza dei 100 km necessari per usufruire della detrazione è intervenuta la circolare ministeriale n. 34/E/2008, la quale dispone che “al fine di verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’Università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri”. Il contratto di affitto può essere intestato sia al soggetto universitario che al soggetto di cui è a carico. Nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico, l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente. Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori, il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa stessa: in particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Se il suddetto documento risulta, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa mentre, in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50. Fonte: CGN

