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Modello 770/2013: invio tardivo

Nel caso di tardiva od omessa presentazione del modello 770 da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica è prevista una sanzione amministrativa che va dai 516,00 ai 5.164,00 euro. Si ricorda, in ogni caso, che, così come chiarito dalla Circolare 52/E del 2007, qualora sia irrogata la sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione in capo all'intermediario, ciò non esclude che la sanzione per tardiva presentazione possa essere irrogata in capo al contribuente, in quanto il contribuente stesso è responsabile della verifica di tale adempimento. Pertanto il contribuente sarà tenuto al versamento di un sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di tardiva presentazione del modello 770 e dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate (con un minimo di 258,00 euro) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Così come chiarito dalla Risoluzione n. 105/2004 dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione prevista per l’intermediario si applica nei confronti di ogni dichiarazione, anche se le dichiarazioni ricomprese in un unico file sono più di una. In tal caso, infatti, non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del suddetto D.Lgs. 472/97. Può tuttavia essere applicato il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della L. 689/81, per cui può essere applicata un’unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Tuttavia, qualora vengano inviati in tempi diversi più files, contenenti ciascuno più dichiarazioni, saranno applicate tante sanzioni quanti sono i files, ciascuna delle quali sarà calcolata tenendo conto del cumulo giuridico di cui sopra. Per il versamento della sanzione per tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, a seguito di atti di contestazione, è comunque ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un terzo della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. È inoltre previsto: - che gli atti di irrogazione delle sanzioni siano trasmessi agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza degli intermediari, per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare (a decorrere dall’1.1.2007); - che vi possa essere la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica in caso di: 1. gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni; 2. adozione di provvedimenti di sospensione da parte dell'Ordine o del Collegio di appartenenza del professionista; 3. revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF. Il ravvedimento Come già anticipato, è ammesso il ravvedimento sia in capo all’intermediario che al contribuente. Per poter correttamente ravvedere sarà necessario versare: – una sanzione ridotta pari ad 1/10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2012 importo da versare 25 euro (per regolarizzare la posizione in capo al contribuente); – la sanzione ridotta pari a € 51 (ovvero 1/10 di euro 516,00), con il codice tributo “8924”, per la tardiva presentazione telematica da parte dell’intermediario. Autore:Fiscal Focus

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