Modello EAS 2013: entro il 2 aprile 2013 l’invio delle variazioni 2012
- astro trattenimento
- 19 mar 2013
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Scade il 2 aprile il termine per ripresentare il modello EAS in caso di modifiche relative ai dati, precedentemente comunicati, avvenuti nel 2012. Le istruzioni al modello EAS precisano, infatti, che il modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Quest’anno, però, il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi e, di conseguenza, il termine di presentazione slitta al 2 aprile. In caso di ripresentazione del modello EAS aggiornato, le istruzioni precisano che occorre inserire tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subìto variazioni. Tuttavia, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, non sussiste l’obbligo di ripresentare il modello qualora oggetto di modifica siano i seguenti dati: - proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (n. 20 del modello); - messaggi pubblicitari (n. 21 del modello); - ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello); - numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (n. 24 del modello); - ammontare di erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello); - ammontare di contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello); - numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n. 33 del modello). Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2010 n. 125 è stato inoltre precisato che, in caso di variazione dei dati contenuti nelle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” del modello “EAS”, gli enti non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello, considerato che tali informazioni sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, le variazioni delle informazioni sul rappresentante legale e, più in generale, sull’ente devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso: - il modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA; - il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA. Nello specifico, devono essere compilati, rispettivamente, il quadro B “Soggetto d’imposta” e il quadro C “Rappresentante”. Fermo restando quanto sopra esposto, non è chiaro cosa accada ove non venga ripresentato il modello EAS “aggiornato” entro il suddetto termine del 31 marzo (2 aprile, per il 2013). Stando alla ratio della disposizione che ha introdotto il modello EAS, lo stesso risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all’esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal Legislatore e, conseguentemente, concentrare l’azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni. Di conseguenza, qualora i dati non siano aggiornati, tale finalità non sembrerebbe più rispettata. Ciò premesso, non è chiaro se il “nuovo” istituto della remissione in bonis, introdotto dall’art. 2, comma 1, del DL 16/2012, trovi applicazione anche nel caso di presentazione del modello EAS “aggiornato” – per variazione dati – oltre il suddetto termine del 31 marzo. Al riguardo, la ris. Agenzia delle Entrate n. 110/2012 non ha fornito alcuna indicazione, limitandosi ad analizzare l’omessa o tardiva presentazione rispetto al termine dei 60 giorni dalla costituzione dell’ente.Le istruzioni alla compilazione del modello EAS precisano, in caso di variazione dati, che il modello “deve essere nuovamente presentato”; si tratta, quindi, di un “nuovo” modello EAS, che va a sostituire quello inizialmente inviato. Per quanto sopra esposto, la remissione in bonis sembrerebbe applicabile anche al caso di specie, posto che la presentazione del modello EAS “aggiornato” appare indispensabile per mantenere i benefici fiscali; il modello EAS “aggiornato” potrebbe quindi essere presentato tardivamente (entro il 30 settembre 2013, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2013), con il versamento della sanzione pari a 258 euro. Fonte: Eutekne