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MUD 2013: scade il 30 aprile 2013 il termine per la dichiarazione ambientale 2013

In attuazione della L. 25 gennaio 1994 n. 70, il DPCM 20 dicembre 2012 ha approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con il DPCM 23 dicembre 2011. L’approvazione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria in conseguenza del differimento della piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Con riferimento alla tempistica entro cui il modello deve essere presentato da parte dei soggetti interessati, l’art. 1, comma 2 del citato DPCM dispone che debba essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). In relazione all’anno 2012, quindi, dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2013. Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il MUD 2013, il cui software per la compilazione è stato messo a disposizione da Unioncamere, è composto da sei Comunicazioni: - comunicazione Rifiuti speciali; - comunicazione veicoli fuori uso; - comunicazione imballaggi; - comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; - comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; - comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono tenuti alla presentazione delle suddette comunicazioni i seguenti soggetti: - per la comunicazione di rifiuti “Rifiuti speciali”: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; i commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro; le imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) del DLgs. 152/2006); - per la comunicazione dei “Veicoli Fuori Uso”: i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali che rientrano nelle disposizioni del DLgs. 209/2003; - per la comunicazione degli “Imballaggi”: il CONAI o gli altri soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lett. a) e c) del DLgs. 152/2006; - per la comunicazione dei “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”: i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del DLgs. 151/2005; - per la comunicazione “Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione”: i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; - per la comunicazione “Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”: i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Il modello MUD deve essere trasmesso: - alla Camera di commercio competente per territorio che, come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello, è quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione (i soggetti che svolgono attività di solo trasporto, gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della Provincia nel cui territorio ha la Sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce); - in generale, mediante invio telematico (utilizzando il sito www.mudtelematico.it. Per poter utilizzare l’invio telematico è necessario essere registrati al sito e disporre di una firma digitale, che può essere quella dell’associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione); - oppure, ove previsto, su supporto cartaceo, mediante spedizione postale tramite raccomandata senza avviso di ricevimento. Fonte: Eutekne – Autore Arianna ZENI

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