Nuovo regime dei minimi e degli "ex" minimi: Provvedimenti del 22/12/2011
- astro trattenimento
- 16 gen 2012
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Con due distinti Provvedimenti datati 22 dicembre 2011, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo regime dei minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, nonché al regime contabile agevolato di cui al successivo comma 3 (c.d. regime degli "ex" minimi) che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012. Di seguito si riportano alcuni dei principali chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria: - i contribuenti che utilizzeranno il nuovo regime dei minimi non dovranno essere assoggettati a ritenuta d'acconto. A tal fine, tuttavia, tali soggetti saranno tenuti a consegnare al sostituto d'imposta un documento che comprovi il regime adottato; - il regime dei minimi può essere utilizzato, in linea generale, per la durata di 5 anni (anno di inizio attività ed i 4 successivi). Tuttavia, i soggetti con meno di 35 anni possono utilizzare il regime anche per un periodo superiore ai 5 anni, fino al compimento dei 35 anni d'età; - anche coloro che hanno optato per il regime IVA ordinario o per quello delle nuove iniziative, possono accedere al regime dei nuovi minimi nel rispetto dei requisiti richiesti; - ai fini IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti (c.d. "spesometro") nonché dei dati relativi alle operazioni con soggetti "Black List". Restano tuttavia obbligati a richiedere l'inserimento nell'archivio VIES, se vogliono effettuare acquisti intracomunitari. Fonte: seac