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Obbligo di tracciabilità anche per i pagamenti alle associazioni no profit e alle pro-loco

Con Risoluzione 19 novembre 2014, n. 102, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 25, comma 5, Legge 13 maggio 1999, n. 133. In particolare è stato precisato che le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 25 si applicano agli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991. Pertanto, l'obbligo di tracciabilità è applicabile non solo alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro; ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anche queste destinatarie del regime fiscale recato dalla Legge n. 398/1991. Pertanto allo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, i pagamenti effettuati a favore di tali associazioni, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999). Tali operazioni, peraltro, possono essere effettuate anche tramite carte di credito o bancomat (articolo 4 del Dm 473/1999) oppure attraverso assegni non trasferibili intestati alla associazione destinataria (circolare n. 43/E del 2000). La decadenza dal regime speciale della 398/91 fa scattare l’obbligo di applicare il regime ordinario dal mese successivo. Quindi qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla Legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario, dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti (cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000, nonché la risoluzione n. 123/E del 2006).

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