Omesso versamento delle ritenute previdenziali: indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- astro trattenimento
- 10 ott 2017
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Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016 l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi per un importo superiore ad euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino ad euro 1.032. Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 9099/2016, aveva precisato che il periodo di riferimento per la determinazione dell’importo omesso è l’anno civile, intendendo per tale il periodo 1° gennaio-31 dicembre, considerando pertanto i versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre). Ora l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) interviene nuovamente a riguardo con Lettera Circolare n. 8376 del 25 settembre 2017, per adeguarsi alla Sentenza della Corte di Cassazione (n. 39882/2017) con la quale è stato stabilito che ai fini della determinazione del predetto periodo di riferimento deve essere utilizzato il criterio di competenza; pertanto, dovranno essere considerati i versamenti a partire da quelli relativi al mese di gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio fino a quelli relativi al mese di dicembre da effettuarsi entro il 16 gennaio dell’anno successivo.