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Penale tributario: patteggiamento solo dopo l’estinzione dei debiti tributari

Con Sentenza 14 giugno 2017, n. 29565, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità dell’ammissione dell’imputato, reo di aver commesso le violazioni di cui al D.Lgs. n. 74/2000, all’applicazione concordata della pena, in quanto al momento della richiesta egli aveva ancora in corso il pagamento rateale dei debiti tributari. In particolare, la Corte ha affermato il principio per cui il giudizio penale, nel caso di specie instaurato a carico di un imprenditore per aver indicato nella dichiarazione dei redditi elementi passivi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, può essere definito mediante patteggiamento solamente qualora i debiti tributari e le eventuali sanzioni amministrative connesse al ritardato pagamento siano stati integralmente estinti dall’imputato al momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo. fonte: seac

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