Permesso di soggiorno per gli investitori: validità biennale prorogabile per altri tre anni
- astro trattenimento
- 11 set 2017
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Con il Decreto 21 luglio 2017, il MISE ha definito la procedura per l’accertamento dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall’art. 26-bis, comma 1 del D.Lgs n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione). In sostanza, agli stranieri che intendono investire nelle start up innovative e nelle altre attività previste dal citato art. 26-bis (ad es. donazioni a carattere filantropico) viene rilasciato un permesso di soggiorno per investitori di durata biennale, eventualmente rinnovabile per altri tre anni.

