Proroga dei versamenti di Unico 2012: gli effetti sulle rateizzazioni chiariti dall’Agenzia delle Entrate
- astro trattenimento
- 22 giu 2012
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Dopo la proroga dei termini del versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e da quella unificata disposta dal Dpcm del 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno, chiarisce la portata del differimento, evidenziandone gli effetti sul piano della rateazione delle somme dovute a titolo di saldo 2011 e di acconto per il 2012. L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano. Per effetto del differimento previsto dall’articolo 1 del Dpcm, il versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012, in scadenza il 18 giugno, potrà essere eseguito entro il 9 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare uno 0,40% a titolo di interessi. Oggetto di proroga sono tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, l’imposta sugli immobili e sulle attività detenuti all’estero, l’imposta sulla rivalutazione dei terreni, la cedolare secca, eccetera), dalle dichiarazioni Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, compresa quindi l’Iva se si è deciso di differirne il pagamento entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del saldo Iva. La risoluzione conferma che la proroga non rileva per le rate successive alla prima, che scadono quindi al giorno 16 di ciascun mese per i contribuenti titolari di partita IVA e alla fine di ciascun mese per i soggetti senza partita IVA, fino al massimo al mese di novembre 2012. Vengono quindi fornite le tabelle aggiornate del piano di rateazione e degli interessi da applicare sulle rate successive alla prima, considerando i nuovi termini prorogati in cui si versa la prima rata, riportate di seguito. Un’ultima precisazione riguarda i contribuenti che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene; tali soggetti possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga. In caso di scelta per il pagamento rateizzato, i contribuenti che non rientrano nella proroga e quelli che pur rientrandovi non intendono avvalersene, ovviamente continueranno a seguire il piano di rateazione riportato nelle istruzioni al modello Unico 2012. L’unica novità relativa a quelle tabelle riguarda la scadenza del 16 agosto che, per effetto della messa a regime della “pausa ferragostana” decretata dal Dl n. 16/2012, slitta al 20 agosto. Se invece il contribuente si avvale dello slittamento dei termini e della possibilità di frazionare il pagamento delle somme dovute, va rideterminato un nuovo piano di rateazione, considerando, come partenza, il termine fissato dalla proroga e, come fine, il 30 novembre per i non titolari di partita Iva e il 16 novembre per i titolari di partita Iva. Ad esempio, un contribuente non titolare di partita Iva che ha deciso per un piano rateale senza maggiorazione, dovrà effettuare il primo versamento entro il 9 luglio, il secondo entro il 31 luglio e così via a scadenza mensile, fino ad arrivare al 30 novembre 2012. Di seguito le tabelle rielaborate in base alla proroga del Dpcm del 6 giugno 2012, con le scadenze delle singole rate, sia per i non titolari di partita Iva sia per i titolari. SOGGETTI NON TITOLARI DI P.IVA Con versamento I rata entro il 9 luglio 2012 I rata - 9 luglio 2012 II rata – 31 luglio 2012 III rata - 31 agosto 2012 IV rata – 1 ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica) V rata - 31 ottobre 2012 VI rata - 30 novembre 2012 Con versamento I rata entro il 20 agosto 2012 I rata - 20 agosto 2012 II rata - 31 agosto 2012 III rata – 1 ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica) IV rata - 31 ottobre 2012 V rata - 30 novembre 2012 SOGGETTI TITOLARI DI P.IVA Con versamento I rata entro il 9 luglio 2012 I rata - 9 luglio 2012 II rata - 16 luglio 2012 III rata - 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale) IV rata - 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica) V rata - 16 ottobre 2012 VI rata - 16 novembre 2012 Con versamento I rata entro il 20 agosto 2012 I rata - 20 agosto 2012 II rata - 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica) III rata - 16 ottobre 2012 IV rata - 16 novembre 2012

