Redditometro: cosa fare se si ricevono lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate?
- astro trattenimento
- 20 giu 2011
- Tempo di lettura: 2 min
Stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti le lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate riferite all’anno 2009. I cittadini che hanno effettuato spese eccedenti i redditi dichiarati vengono contattati con una lettera dall’agenzia delle Entrate che individua la incongruenza tra il reddito dichiarato e le spese effettuate dal contribuente.La lettera-invito dell’Agenzia delle Entrate non obbliga al contradditorio né avvia un procedimento amministrativo in capo al contribuente. Si tratta di un mero avviso di riscontro di anomalia fra spese sostenute e redditi dichiarati, da cui potrebbe scaturire in futuro (presumibilmente dal 2012, non prima) un procedimento di accertamento.Ovviamente la risposta del contribuente va studiata alla luce della sua posizione soggettiva e dell’anomalia segnalata contestualmente dalla comunicazione del fisco.Ci sono moltissime situazioni in cui le anomalie sono di lampante riscontro. Ne elenchiamo alcune:• Contribuenti in possesso di redditi esenti; • Contribuenti in possesso di redditi tassati alla fonte; • Contribuenti in possesso di redditi tassati con criteri forfetari. In questi casi si può replicare direttamente – e in modo del tutto informale, visto che non è indicato né un numero di protocollo né altro identificativo del procedimento – all’indirizzo email contenuto nella lettera-invito (dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it), chiudendo immediatamente la questione.Qualora invece la questione sia più complessa e quindi sia necessario argomentare in modo più articolato, è difficile pensare che l’email sia il mezzo adeguato per chiarire in modo efficace la posizione del contribuente. Anche perché non sarà questo il canale per il deposito di memorie o documenti presso l’Agenzia delle Entrate in via ufficiale, mancando qualsiasi riferimento agli uffici o ai funzionari competenti per il procedimento.Si consiglia dunque in questi casi di prendere atto dell’avviso, rivedere con il contribuente la situazione e rassicurarlo, senza prendere ulteriori iniziative. Si attenderanno eventuali successivi sviluppi e dettagli per istruire una difesa adeguata, quando appunto si rivelasse necessario.Alcuni commentatori hanno addirittura ravvisato nelle lettere invio dell’Agenzia delle Entrate una violazione dell’art. 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000) che recita “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. In particolare potrebbe apparire vessatoria la parte della missiva dell’Agenzia delle Entrate in cui il contribuente viene invitato a dimostrare che le spese eccedenti oltre il 20% del reddito complessivo dichiarato siano state prodotte con redditi diversi da quelli del 2009 o esenti o comunque esclusi dalla formazione della base imponibile del periodo inteso.Comunque sia ricordiamo al contribuente che:- La lettera è solo un avviso di anomalia - La lettera non costituisce l’avvio di una procedura di accertamento Non è obbligatorio rispondere.