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Redditometro: i nuovi indici per il 2011

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25.9.2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.09.2015 con cui sono stati aggiornati gli indicatori di capacità contributiva da utilizzare per gli accertamenti sintetici delle annualità 2011 e 2012. Tra le novità più importanti si evidenza l’eliminazione delle spese Istat. Come noto l’art. 22, D.L. n. 78/2010 (Manovra Correttiva 2010) ha modificato le caratteristiche dell’accertamento sintetico al fine di adeguarlo “al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio”: i beni/servizi individuati dal Provvedimento 10 settembre 1992 ed utilizzati come “paniere” per valutare la capacità di spesa del contribuente sono infatti divenuti inadeguati con il passare degli anni. Successivamente il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012 ha varato i nuovi elementi su cui si fonda la metodologia di ricostruzione del reddito. Come previsto dall’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati  con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”. In sostanza con il nuovo decreto del Mef pubblicato lo scorso 25 settembre avviene l’aggiornamento biennale degli indici della capacità contributiva come previsto dalla legge. In particolare il precedente decreto del 24.12.2012 stabilisce gli indici da utilizzare per i periodi d’imposta 2009 – 2010, mentre quest’ultimo decreto del 25.09.2015 verrà utilizzato per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta 2011 e 2012. Tra le novità più importanti figura il tramonto definitivo delle spese Istat. Questo passaggio costituisce un atto pressoché formale visto che la loro inutilizzabilità era già stata sancita precedentemente. In particolare a dichiarare l’illegittimità dell’utilizzo delle spese Istat era stato il Garante della Privacy che, con il parere del 21.11.2013 sul nuovo strumento di accertamento, aveva vietato all’Agenzia delle Entrate di utilizzare le medie Istat nella ricostruzione del reddito dei contribuenti. Secondo l’Authority, si tratta di dati riferibili allo standard di consumo medio familiare e non possono essere ricondotti al singolo individuo se non con notevoli margini di errore. Con la circolare n. 6 dell’11 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate ha accolto i rilievi del garante della Privacy precisando che le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (voci della tabella A del D. M. 24 dicembre 2012) non concorreranno né alla selezione dei contribuenti né formeranno oggetto del contraddittorio. Altra novità riguarda l’attribuzione delle spese per elementi certi. Secondo il precedente decreto per la determinazione sintetica del reddito, in presenza di elementi certi (immobili, auto, barche ecc) andava fatto riferimento al maggiore ammontare tra quanto disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quanto determinato considerando le analisi e studi socio economici, anche di settore. Secondo il nuovo decreto, invece, per le informazioni relative a questi elementi certi il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente. Da ultimo si segnala la precisazione contenuta nel nuovo decreto secondo la quale la quota di risparmio accantonata nell’anno verrà utilizzata come elemento indicativo di capacità contributiva solamente se non utilizzata per consumi o investimenti. Fonte: Fiscal Focus

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