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Rivalutazioni terreni e partecipazioni 2012: scade il 02/07/2012 il termine per la perizia e per il pagamento

Entro il prossimo 2 luglio 2012 (il 30 giugno, infatti, cade di sabato), le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici possono procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle loro partecipazioni in società non quotate e detenute al di fuori dal regime di impresa alla data del 30 giugno 2011. Per aderire all’agevolazione, entro il termine sopracitato, è necessario che: - sia stata redatta e asseverata, da parte di un professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali oppure revisori legali), la perizia giurata di stima utile alla valutazione del valore delle partecipazioni; - venga effettuato il versamento di un’imposta sostitutiva del 4% o del 2% sull’intero valore periziato, a seconda che le partecipazioni siano qualificate o meno. Il regime agevolato in commento è stato riproposto dal DL 70/2011, che ha introdotto alcune significative novità relative al versamento dell’imposta: - i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; - i soggetti che non effettuano la detrazione sopracitata potranno chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Tuttavia, nonostante la norma sia stata approvata da quasi un anno, gli operatori si sono scontrati con diverse incertezze in merito alla modalità attraverso cui è possibile scomputare le sostitutive precedentemente versate dall’imposta dovuta entro il prossimo 2 luglio. Dubbi sulla compilazione del modello F24 Ad esempio, se il valore al 1° luglio 2011 derivante dalla perizia di una partecipazione “non qualificata” è di 600.000 euro, mentre il relativo valore al 1° gennaio 2008, sul quale era già stata pagata l’imposta sostitutiva, era di 200.000 euro, è possibile detrarre dalla “nuova” imposta sostitutiva di 12.000 euro (600.000 x 2%) l’importo di 4.000 euro (200.000 x 2%) già versato per la precedente rivalutazione; è fuor di dubbio che occorre corrispondere all’Erario solo la differenza di 8.000 euro. Il problema sta nel come compilare il modello F24 per effettuare il versamento. Alla luce di quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 47 del 24 ottobre 2011 e dalle istruzioni al quadro RT dei modelli UNICO 2012, se viene effettuata una nuova rivalutazione: - si detrae dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata per una precedente rivalutazione; - si devono compilare i righi RT47 e RT48, indicando in colonna 3 l’imposta sostitutiva dovuta, in colonna 4 l’imposta già versata in occasione di precedenti rivalutazioni e in colonna 5 l’imposta da versare. Secondo tali indicazioni, pertanto, sembra che lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata per una precedente rivalutazione debba avvenire “internamente”, provvedendo a versare con il modello F24 solo l’eventuale imposta sostitutiva “netta” (eventualmente suddivisa in tre rate). Adottando tale impostazione, lo scomputo può essere effettuato “internamente”, indicando nel modello F24 solo la differenza di 8.000 euro da versare. Tuttavia, poiché il codice tributo “8055” (introdotto stabilmente dal 2008) consente anche l’indicazione di importi a credito da compensare, in dottrina è stata avanzata l’ipotesi di indicare nel modello F24 la compensazione tra la “nuova” e la “vecchia” imposta sostitutiva. In tal caso, si dovrebbe evidenziare nel modello F24 sia il debito totale previsto per la nuova rivalutazione (12.000 euro), sia il credito derivante dalla precedente rivalutazione (4.000 euro). Si ricorda, infine, che la circ. Agenzia delle Entrate n. 35 del 4 agosto 2004 ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento entro il termine previsto: - dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta; - ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata. Pertanto, il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine individuato dalla norma comporta: - l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze realizzate; - la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in ritardo. Fonte: Eutekne

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