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Schede carburante per i professionisti: chiarimenti 2011

Sulla scia della recente sentenza emanata dalla Suprema Corte in materia di compilazione della scheda carburante per i veicoli aziendali (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947), pare utile analizzare la disciplina anche sotto il profilo dei professionisti.Nonostante il DPR 444/97 disciplini la compilazione della scheda carburante per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL), effettuati presso impianti stradali di distribuzione, da parte di tutti i soggetti IVA (nell’esercizio d’impresa, arte o professione), per alcuni aspetti occorre distinguere tra soggetti operanti nell’esercizio d’impresa e quelli esercenti arti e professioni.L’obbligo di compilazione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica a tutti i contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette.Elemento in comune tra titolari di reddito d’impresa e professionisti è l’obbligo di indicare gli estremi di identificazione del veicolo (casa costruttrice, modello e targa) e i dati del soggetto che acquista il carburante (denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA); tali elementi possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 444/97.In relazione alla periodicità, si osserva che ciascun contribuente può scegliere liberamente se istituire una scheda mensile o trimestrale, non essendo correlata alla periodicità della liquidazione IVA. Fermo restando quanto esposto, i professionisti sono agevolati nella compilazione della scheda carburante.Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. L’adempimento, che è ispirato a motivi di cautela fiscale, è diretto a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda (in tal senso, CM 205/98 paragrafo 3.3).La citata norma dispone, testualmente, l’obbligo di annotazione dei chilometri per “l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa”.Stante il tenore letterale della norma, è ormai consolidato l’orientamento in base al quale l’indicazione dei chilometri debba essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti.Si osserva altresì che, nonostante la CM 205/98 si limiti a riportare la lettera della norma senza fornire chiarimenti, l’esclusione per gli esercenti arti e professioni dall’obbligo di dichiarare i chilometri percorsi è espressamente prevista nella Guida dell’Amministrazione finanziaria “Fisco e motori: istruzioni di guida” del 2006.All’atto di ogni rifornimento, l’addetto alla distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante i seguenti elementi (art. 3 del DPR 444/97):- data del rifornimento;- ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell’IVA;- denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell’esercente l’impianto stesso (tale indicazione può essere effettuata anche a mezzo timbro);- ubicazione dell’impianto di rifornimento;- firma dell’esercente per convalida.Riguardo a quest’ultima, la Corte di Cassazione ha affermato che l’apposizione della firma sulla scheda carburante da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione non rappresenta elemento meramente formale della scheda; piuttosto, avendo una funzione di convalida del rifornimento, la sottoscrizione costituisce elemento essenziale ai fini della legittima detrazione dell’imposta (in tal senso, si veda Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).È stato inoltre precisato che le schede carburanti devono essere complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento ammetta equipollente alcuno (Cass. 5 novembre 2008 n. 26539).Fonte: Eutekne

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