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SISTRI: operativo dal 9 febbraio 2012

Solo il 13 agosto scorso il SISTRI (il Sistema di controllo digitalizzato della tracciabilità dei rifiuti) veniva soppresso. Nel testo del Ddl. di conversione del DL n. 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”) che nella tarda serata di ieri, 7 settembre 2011, ha ottenuto la fiducia, tuttavia, è ricomparso.I commi 2 e 3 dell’articolo 6 nel testo originario del DL n. 138, che disponevano l’abrogazione delle norme istitutive del Sistema, di quelle che prevedevano gli stanziamenti per la sua operatività, di quelle relative al regime sanzionatorio e di tutte le altre connesse, infatti, sono stati sostituiti con tre nuovi commi.Le principali novità riguardano la proroga al 9 febbraio 2012 dell’operatività del Sistema per tutte le imprese interessate, la previsione di nuove verifiche tecniche e di test di funzionamento, l’introduzione di deroghe per specifiche tipologie di rifiuti e di alcune semplificazioni.Il nuovo comma 2 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011, il Ministero dell’Ambiente, attraverso il SISTRI,  assicurerà la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzerà dei test di funzionamento in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al fine di superare le criticità che le imprese denunciano da tempo.Per i soggetti individuati dall’articolo 1 del DM 26 maggio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011 n. 124), comprese le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, il termine di entrata in operatività del SISTRI è fissato al 9 febbraio 2012. Il calendario per l’applicazione del SISTRI era stato da poco rivisto con il suddetto decreto ministeriale, che aveva cristallizzato la tempistica a seconda delle caratteristiche delle imprese e degli enti produttori di rifiuti.Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, inoltre, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente che individuerà specifiche tipologie di rifiuti alle quali si applicheranno, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.Gli operatori che producono solo rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati ex lege potranno delegare i propri adempimenti SISTRI ai Consorzi di recupero, secondo le modalità previste per le associazioni di categoria.Fonte: Eutekne

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