Società cooperative: pagamento del contributo di revisione 2013/2014 entro il 15 luglio 2013
- astro trattenimento
- 16 mag 2013
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Il 15 luglio 2013 è la data di scadenza per il pagamento contributo di revisione per il biennio 2013/2014 dovuto dalle società cooperative. E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 febbraio 2013 che stabilisce quanto le cooperative debbano versare per il biennio 2013/2014. Nessuna novità, ma anche un importante cambiamento. Per quanto riguarda le fasce di contribuzione, non ci sono state modifiche rispetto al recente passato ovvero: € 280,00 fino a 100 soci fino a € 5.160,00 di capitale sociale sottoscritto fino a € 75.000,00 di fatturato € 680,00 da 101 a 500 soci da € 5.160,00 a € 40.000,00 di capitale sottoscritto da € 75.000,01a € 300.000,00 di fatturato € 1.350,00 superiore a 500 soci superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 di fatturato € 1.730,00 superiore a 500 soci superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 di fatturato € 2.380,00 superiore a 500 soci superiore a € 40.000,00 di capitale sociale sottoscritto superiore a € 2.000.000,00 di fatturato Le cooperative assoggettate a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge n. 59/1992, fino allo scorso biennio, erano tenute al versamento del contributo aumentato del 50%. Tali cooperative sono: 1. Cooperative e loro consorzi con fatturato superiore a 30 miliardi di lire; 2. Cooperative che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o a responsabilità limitata; 3. Cooperative che possiedano riserve indivisibili superiori a tre miliardi di lire o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a tre miliardi di lire; 4. Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all’albo delle cooperative edilizie di abitazione di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992. Il Decreto, per questo biennio, prevede che il predetto aumento del 50% non venga applicato alle cooperative iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie e che non rientrano in una delle altre categorie indicate dall’art. 15 della legge n. 59/1992.