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Spesometro 2015: entro il 10 aprile l'invio per i contribuent mensili

L’adempimento noto come “spesometro” trae origine normativa nell’art. 21, comma 1 del D.L. n. 78/2010, al quale è stata data attuazione regolamentare con provvedimento direttoriale del 22/12/2010. Questa comunicazione ha subito rilevanti evoluzioni nel corso dell’ultimo biennio, non ultima quella che ha visto, con le modifiche apportate dal c.d. Decreto “semplificazioni” n. 16 del 2012 con effetto dal 1° gennaio 2012, una sua completa rimodulazione. Oggi, gli operatori Iva dispongono di un nuovo modello di comunicazione, approvato con Provv. n.94908 del 2.08.2013 e modificato il 10.10.2013, per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. La comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata: - da parte degli operatori che effettuano la liquidazione con periodicità mensile Iva (nel 2015), entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (10.04.2015); - gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 20 aprile dell’anno successivo (20.04.2015). L’adempimento deve essere effettuato da: • i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel 2014, anche se in contabilità separata, anche se si avvalgono della dispensa da adempimenti ex art. 36-bis; • CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI, per conto società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; • PRODUTTORI AGRICOLI MARGINALI; • EX MINIMI; • soggetti che aderiscono al REGIME NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI (art.13 L. 388/2000) • ASD E ALTRI ENTI “IN 398/91”; • Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività commerciali; • infine l’Agenzia delle Entrate - con la circolare 24/E del 2011 e con la comunicazione del 6 marzo 2012 – ha precisato che i contribuenti che si avvalgono della dispensa dalla fatturazione delle operazioni esenti, prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972, sono tenuti all’invio dello spesometro, dovendo, tuttavia, indicare nella comunicazione esclusivamente le operazioni che non sono già state trasmesse all’anagrafe tributaria, secondo l’articolo 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973.Ciò premesso, ritenendo che le provvigioni attive e passive percepite e corrisposte dagli agenti di assicurazione non siano oggetto di separata comunicazione ai sensi del citato articolo 7, si ritiene che le stesse vadano nello spesometro; andranno, tuttavia, indicate esclusivamente le operazioni di importo superiore alla soglia di 3.600 euro, al lordo dell’Iva. Ne sono, d’altro canto, esonerati: • i privati; • coloro che aderiscono al regime dei “nuovi minimi” – art.27 co.1 e 2 D.L. 98/2011; • Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali. Oggetto della comunicazione - Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Se per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, dal 2014 essi non dovranno più fare riferimento alla soglia. L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: a) le importazioni; b) le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; c) le operazioni intracomunitarie; d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria; e) le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; f) operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972 (quelle già comunicate all’Archivio dei rapporti). Fonte: Fiscal Focus

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