Spesometro 2015: sanzioni e ravvedimento per errori ed omessa presentazione
- astro trattenimento
- 27 apr 2015
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Passate le scadenze del 10 e 20 aprile 2015 di presentazione dello spesometro, per i contribuenti che rispettivamente effettuano o non effettuano la liquidazione con periodicità mensile dell’IVA, è possibile porre rimedio ad eventuali errori.
Qualora il contribuente non abbia nemmeno presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97:
- per l’omessa comunicazione;
- o per la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri.
In relazione al ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza, beneficiando di una riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (32 euro), in quanto applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97.
La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
Inoltre, in caso di avvenuta contestazione della violazione e irrogazione della sanzione, è ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione stessa a un terzo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97.
Non è, invece, applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni, non trattandosi di una dichiarazione, ma di una comunicazione.
Non è più possibile inviare l’integrativa entro 30 giorni senza versare sanzioni - Va detto, infine, che molto ha fatto discutere la mancata riproposizione anche per il 2013 e 2014, del ravvedimento speciale, che potremmo definire “transitorio”, che era stato previsto dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente per l’invio dei dati del 2012.
Si conferma che non è più contemplata dal provvedimento n. 94908 del 2.08.2013 (quindi non è applicabile allo “spesometro” relativo ai dati 2014) la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine, previsto per la trasmissione dei dati.
Tale regolarizzazione, prevista al § 4.4 del provvedimento n. 184182/2010, attuativo della comunicazione dei dati rilevanti del 2012, non è più applicabile per le operazioni relative ad annualità successive al 2012, compreso, in quanto è stata stralciata la riga relativa nel Provvedimento successivo.
Non è cosa così semplice da evincere, se non da un’attenta lettura dei provvedimenti e da un’interpretazione che solo la dottrina ha fornito, nel silenzio ormai consueto del legislatore.