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Spesometro 2016: commercianti al minuto ed agenzie di viaggio e turismo parzialmente esonerati

Non devono essere comunicate le operazioni attive di importo unitario inferiore, nel primo caso, a 3.000 euro, al netto dell’Iva e, nel secondo caso, a 3.600 euro, Iva compresa È arrivata, dall’Agenzia delle Entrate, la conferma ufficiale a quanto già anticipato con il comunicato dello scorso 1° aprile: anche per il 2015, i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici sono esonerati dalle comunicazioni all’Anagrafe tributaria delle operazioni attive, rilevanti ai fini Iva, di importo unitario inferiore, rispettivamente, a 3.000 euro (al netto dell’Iva) e 3.600 euro (al lordo dell’Iva). Tagliate fuori dallo spesometro, sempre in riferimento allo stesso periodo d’imposta, anche le amministrazioni pubbliche e autonome. Il dettaglio e il via libero definitivo con il Provvedimento 6 aprile 2016, in cui l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ai Provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (c.d. "Spesometro"). In particolare, è stato stabilito che, per l'anno 2015, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA: - gli enti pubblici (di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009), al fine di non gravare gli stessi di ulteriori incombenze a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica e dell'entrata in funzione del meccanismo dello split payment; - i commercianti al minuto (soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA; - le agenzie di viaggio e turismo (soggetti di cui all'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive superiori ad euro 3.600 al lordo IVA. L’Amministrazione finanziaria, venendo incontro a esigenze di semplificazioni e alle difficoltà segnalate dalle associazioni di categoria, conferma quanto già deciso per le tre precedenti annualità, alleggerendo l’adempimento nei confronti degli esercenti indicati negli articoli 22 (commercianti al minuto) e 74-ter (agenzie di viaggi e turismo) del Dpr 633/1972, e depennando l’obbligo per gli enti pubblici. In particolare, per le Pa, si tratta di un significativa riduzione delle incombenze tributarie, considerando anche le novità procedurali derivanti dall’obbligo di fattura elettronica e dall’entrata in funzione del meccanismo dello split payment, che attribuisce ad alcune amministrazioni pubbliche, soggetti Iva oppure no, l’incarico di versare l’imposta sul valore aggiunto addebitata loro in fattura dal fornitore. Va infine ricordato che, come previsto dalla Stabilità 2016 (articolo 1, comma 953, legge 208/2015), per evitare una duplicazione di adempimenti, non vanno ritrasmessi con la comunicazione pro spesometro – comunque da inviare alle scadenze previste – i dati relativi alle spese sanitarie già comunicate al sistema Tessera sanitaria. Tuttavia, nel caso risultasse più agevole sotto il profilo informatico, i contribuenti interessati possono indicare nel modello polivalente dello spesometro anche i dati già inviati al sistema Ts.

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