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Spesometro e 770 anno 2011 comunicazione delle violazioni per incentivare il ravvedimento

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza i dati relativi a violazioni riguardanti spesometro e mod. 770 al fine di incentivare il ravvedimento operoso da parte del contribuente. L’anno d’imposta in esame è il 2011. Questo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri 13 luglio. La procedura, introdotta dall’ultima Legge di Stabilità (articolo 1, commi da 634 a 636, Legge 190/2014), era già stata avviata per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive e per le anomalie riscontrate nell’ambito degli studi di settore. Con il provvedimento del 13/07/2015, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva e della Guardia di Finanza: • le informazioni derivanti dal confronto con i dati delle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21, D.L. 78/2010) che evidenziano omissioni, anche parziali, dei ricavi conseguiti nell’anno d’imposta 2011; • le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2011, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti nel modello 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (causale A per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, causale M per le prestazioni di lavoro autonomo occasionali). I contribuenti, una volta informati, hanno la possibilità di spiegare all’Agenzia i motivi delle presunte anomalie oppure porvi rimedio, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata in base alla tempestività della correzione, ricorrendo cioè alle nuove regole del ravvedimento operoso. L’istituto è stato completamente modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, Legge 190/2014): ora, è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Abolito pure il precedente limite temporale, secondo cui ci si poteva avvalere del ravvedimento operoso, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. L’unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento, oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli, automatico o formale, delle dichiarazioni. Fonte:  Fiscal Focus

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