Spesometro operazioni rilevanti iva per operatori finanziari 2011: prorogato al 3 luglio 2013 il termine per l’invio della comunicazione dei pagamenti con carta di credito e pos superiori a 3.600 euro
- astro trattenimento
- 1 feb 2013
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Con un provvedimento del 31/01/2013 l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato, al 3 luglio 2013, il termine, già in precedenza differito al prossimo 31 gennaio, per la comunicazione, da parte degli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6 del DPR 605/73, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.600 euro IVA compresa, in cui l’acquirente è consumatore finale, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Tale ulteriore differimento interessa solo gli operatori finanziari che, in base all’art. 21, comma 1-ter del DL 78/2010, aggiunto dall’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, sono stati individuati come oggetti obbligati a comunicare, all’Amministrazione finanziaria, le operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, in cui parte acquirente sia una persona fisica. Ancora una proroga quindi per trasmettere al fisco i dati di acquisti, cessioni e prestazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuati tramite carte di credito e slitta al 3 luglio 2013 il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d'imposta 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato tramite Pos. La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2012 e successivamente prorogata al 31 gennaio 2013, è stata, dunque, ulteriormente rinviata. A stabilirlo, un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 gennaio. I titolari di partita Iva avranno più tempo per adeguare i sistemi informatici all’adempimento, anche in seguito alle modifiche apportate al tracciato record per la comunicazione. Si ricorda che il Dl 98/2011 ha spostato l’obbligo di comunicazione relativo allo “spesometro” dal venditore all’operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale che esegue il pagamento con moneta elettronica. La nuova versione delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione, sarà allegata a un successivo provvedimento.

