Sport bonus: dal 21 giugno le domande per usufruire del credito d'imposta
- astro trattenimento
- 26 giu 2018
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Le imprese che erogano somme destinate a finanziare la ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, anche se dati in concessione e intendono sfruttare lo sconto fiscale loro concesso dall'ultima legge di bilancio hanno trenta giorni di tempo, dal 21 giugno, per presentare l'istanza in relazione alla "prima finestra". La richiesta va inviata tramite pec a ufficiosport@pec.governo.it, utilizzando il modulo reperibile sul sito dell'ufficio per lo Sport, nel quale devono essere indicati importo e beneficiario dell'erogazione liberale Con l'occasione, ricordiamo che la "seconda finestra" si aprirà il prossimo 20 agosto, come previsto dal Dpcm 23 aprile 2018, attuativo dell'agevolazione fiscale che contiene le disposizioni applicative dell’agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2018. Tale Dpcm, infatti, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici (articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017). Il decreto ribadisce l'ambito soggettivo dell'agevolazione sancendo che lo sport bonus è riconosciuto a favore di tutte le imprese (esercitate in forma individuale e collettiva), nonché alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. Dal punto di vista oggettivo invece, il beneficio è riconosciuto, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40mila euro, effettuate nell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa. Per poter usufruire dello sport bonus il decreto stabilisce che le erogazioni liberali devono essere eseguite attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento: - bonifico bancario - bollettino postale - carte di debito, carte di credito e prepagate - assegni bancari e circolari. Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. In merito alle istanze di cui sopra il Decreto specificava che le imprese che vogliono usufruire dell'agevolazione devono presentare un’apposita richiesta all’ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra. L’istanza deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito dell’ufficio e inviata via pec, indicando l’importo dell’erogazione e il futuro beneficiario. Successivamente, l’ufficio pubblica l’elenco degli ammessi in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste. Dopo la pubblicazione della graduatoria, le imprese possono erogare la somma al beneficiario indicato nell’istanza, che, a sua volta, ne dà comunicazione all’ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione. Eseguite le opportune verifiche, l’ufficio pubblica l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d’imposta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (mediante F24), in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui lo stesso è riconosciuto. L’F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento. Il credito, inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto, nonché nelle dichiarazioni successive, fino a quando non si esaurisce il suo utilizzo. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla relativa disciplina. L’Agenzia delle entrate trasmette all’ufficio per lo Sport l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito e qualora accerti l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, lo comunica all’ufficio stesso che provvede al recupero degli importi (con applicazione di sanzioni e interessi). Fonte: Fisco Oggi

