Sport Equestri: anche ai non residenti, ritenuta ridotta
- astro trattenimento
- 31 lug 2015
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A pochi giorni dalla manifestazione equestre internazionale di piazza di Siena giunge un chiarimento molto atteso nell'ambito dello sport equestre. Si tratta della risposta della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso all'interpello n.954-265/2015 posto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) finalizzato ad ottenere il parere dell'Agenzia delle Entrate sull'interpretazione della disciplina in tema di ritenute alla fonte sui premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche corrisposti a soggetti non residenti. Il dubbio interpretativo della Federazione traeva origine dal coordinamento tra l'articolo 5 del D.L. 417/1991 e gli articoli 25, 28 e 30 del D.P.R. 600/1973, in quanto la FISE (così come l'ASSI, ex UNIRE) è destinataria di una disciplina specifica rinvenibile nel combinato disposto di tali norme. In particolare l'articolo 5 del D.L. 417/91, in deroga a quanto disposto dal D.P.R. 600/1973, prevede che la FISE debba operare all'atto del pagamento dei premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche una ritenuta alla fonte nella misura stabilita dall'art. 28, 2° comma D.P.R. 600/1973, ovvero del 4%, che viene operata a titolo d'acconto nei confronti di persone giuridiche o imprese commerciali e a titolo d'imposta nei confronti degli altri soggetti. Poiché la norma non effettua alcuna distinzione circa la condizione di soggetto fiscalmente residente o non residente, in sede di interpello la Federazione ha avanzato la tesi dell'applicabilità della legge ai premi corrisposti ai non residenti in luogo dell'articolo 25 D.P.R. 600/1973 che prevede la ritenuta con l'aliquota del 30%. Al riguardo la Direzione Centrale ha ritenuto che “il citato 5 del decreto legge 417/1991 abbia carattere di norma speciale e pertanto prevalga rispetto alle altre disposizioni previste in materia di ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e seguenti del DPR 600 del 1973”. La risposta della Direzione evidenzia altresì che il medesimo articolo 5 non opera alcuna discriminazione in relazione alla residenza fiscale del percettore, concludendo per l'applicabilità della ritenuta del 4% all'atto della erogazione dei premi nei confronti dei soggetti fiscalmente non residenti in Italia. Il documento rammenta infine che, qualora lo sportivo voglia richiedere il più favorevole trattamento previsto dagli accordi bilaterali in tema di doppia imposizione, avrà l'onere di rilasciare al sostituto d'imposta l'attestazione in lingua originale dell'autorità fiscale estera, attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione. Il chiarimento dell'Agenzia presenta anche il pregio di uniformarsi alla precedente interpretazione in materia di compensi e premi corrisposti ai sensi dell'articolo 25 della Legge 133/1999, vale a dire la R.M. 142 del 2001. Anche nel precedente documento di prassi l'Amministrazione aveva chiarito che, ai fini dell'applicazione della franchigia prevista dall'articolo 25 della Legge 133/1999 sui premi e compensi agli sportivi dilettantistici, la norma non opera alcuna distinzione circa la condizione di soggetto fiscalmente residente o non residente del percettore.