top of page

Stabilità 2016: detassazione dei premi di produttività

Dopo la mancata proroga per il 2015, torna in pista - e viene resa stabile - la tassazione agevolata degli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti del settore privato (la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione), estesa anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (commi da 182 a 190). Possono fruirne coloro che nell’anno precedente hanno conseguito redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 50mila euro. Il trattamento di favore consiste nell’assoggettamento di quelle somme a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali regionale e comunale nella misura del 10%; l’importo massimo agevolabile è fissato a 2mila euro lordi, elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Inoltre, è previsto che il lavoratore può chiedere di “convertire” le somme maturate come premi di produttività in beni e servizi erogati dal sostituto d’imposta. Così facendo, non subirà neanche il prelievo sostitutivo del 10%. Infatti, modificando i commi 2 e 3, ultimo periodo, dell’articolo 51 del Tuir, è ora stabilito che le somme e i valori indicati in quelle norme (asili nido, spese scolastiche, trasporto collettivo, buoni pasto, ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, qualsiasi benefit di valore non superiore a 258,23 euro) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10 per cento. Le disposizioni attuative arriveranno con un decreto ministeriale, la cui emanazione dovrà avvenire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page