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Studi di settore 2015: ravvedimento per correzione codice attività entro il 30 settembre 2015

Il contribuente può sanare l’omessa o errata comunicazione del codice attività prevalente all’Agenzia delle Entrate con la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, entro il termine di presentazione di Unico 2015 e l’indicazione nel Mod. degli studi di settore del codice relativo all'attività prevalente non comunicato in precedenza o comunicato in modo errato. Con la suddetta procedura si evita l’applicazione delle sanzioni per violazioni dell’art. 35 del D.P.R. 633/72. Può accadere che in sede di redazione degli studi in occasione di Unico ci si accorga che il codice dell’attività prevalente risulti diverso da quello già comunicato all’Amministrazione Finanziaria o addirittura il codice comunicato è diverso rispetto all’attività effettivamente svolta dal contribuente. Nella suddetta ipotesi si versa nella violazione di quanto previsto nell’art. 35 del D.P.R. 633 con applicazione della relativa sanzione. Pertanto nel caso in cui il contribuente si accorga di avere un “codice attività” non rispondente all’attività effettivamente esercitata avrebbe dovuto provvedere, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha modificato la tipologia di attività svolta, a presentare una comunicazione di variazione (Modd. AA9/11-AA7/10) dei dati comunicati nel documento di inizio attività (art. 35, c.3, del DPR, 63/72). Tuttavia i contribuenti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di variazione attività disciplinata dall’art. 35, terzo comma, D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633 o che abbiano effettuato tale dichiarazione in modo errato possono indicare nel modello Unico 2015 (in particolare, nei modelli per gli studi di settore) il codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, senza incorrere nell’irrogazione di sanzioni, purché provvedano anche a comunicare la variazione agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione di Unico 2015 (30 settembre 2015). In tal caso, infatti, trova applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e l’inadempienza, una volta regolarizzata mediante l'indicazione in UNICO 2015 e la comunicazione della variazione dati, non arreca pregiudizio all'attività di accertamento. È opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 6 luglio 2001, n. 112/E, ha esteso la possibilità di correggere il codice attività alle ipotesi in cui il codice da regolarizzare riguardi attività soggette a parametri o attività non prevalenti. In particolare relativamente alla regolarizzazione del codice di un'attività non prevalente, (attività secondaria non comunicata in precedenza) la Risoluzione ministeriale sopra citata, precisa che è sufficiente la sola variazione dati da comunicare all'Ufficio; pertanto non sarà necessaria l'indicazione in dichiarazione dei redditi, dove infatti non è previsto un apposito campo per l'indicazione del codice relativo ad attività non prevalenti. Fonte: Fiscal Focus

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