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Superammortamento dei beni di valore inferiore a euro 516,46

Con Risoluzione 24 novembre 2017, n. 145, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del c.d. superammortamento dei beni di costo unitario inferiore a euro 516,46. In particolare, il documento di prassi precisa che qualora un bene strumentale di valore non superiore ad euro 516,46 venga ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40% non può essere operata in un’unica soluzione ma deve essere ripartita in base alla percentuale di ammortamento fiscale prevista dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio. Fonte: seac

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