Tassa annuale vidimazione libri sociali 2017: come ravvedersi per l’omesso versamento
- astro trattenimento
- 18 mag 2017
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L’omesso e/o il ritardato versamento della tassa annuale di vidimazione libri sociali, secondo l’orientamento prevalente, prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa (articolo 9 comma 1 DPR n. 641/1972). In caso di mancato o ritardato pagamento le società che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione, possono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, pagando il tributo omesso, la sanzione ridotta in percentuale diversa a seconda di quando viene effettuato il versamento e gli interessi di mora calcolati in base al numero dei giorni di ritardato pagamento e al tasso ufficiale che per l'anno 2017 è pari allo 0,1% (decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 14.12.2016) Condizioni per regolarizzare la violazione tramite ravvedimento operoso: - La violazione non sia già stata constata - Non siano già iniziati accessi, ispezioni, o verifiche - Non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza Regolarizzare l’omesso/tardivo versamento tramite il ravvedimento operoso significa applicare le seguenti sanzioni ridotte: • c.d. “ravvedimento sprint”, entro il 14° giorno successivo alla scadenza; in tal caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal 16.03.2017 al giorno in cui viene eseguito il versamento, e della sanzione pari allo 0, 1% per ogni giorno di ritardo; • c.d. "ravvedimento breve" qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza, in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 1,5% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento; • c.d. "ravvedimento intermedio" se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell'errore è possibile fruire della riduzione ad 1/18 della sanzione minima del 30%, ovvero dell’applicazione della sanzione dell’1,67%; • c.d. "ravvedimento lungo", se effettuato entro un anno dalla scadenza sconterà una sanzione ridotta pari al 3,75% pari ad 1/8 del 30%; • cd "ravvedimento lunghissimo" se effettuato entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%); oppure oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%). Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguita contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori. SANZIONE Qualora il versamento “tardivo” della tassa non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima, va commisurata ai giorni di ritardo nel versamento della tassa annuale (CM 41/2011). Versamento tributo omesso € 309,87 (se il capitale sociale non è superiore a € 516.456,90); € 516,46 (se il capitale sociale è superiore a € 516.456,90). Sanzione ridotta Entro 14 giorni dalla scadenza aliquota applicabile 0,1% per ogni giorno di ritardo; dal 15 giorno al 30 giorno dalla scadenza (1,50 % ovvero 1/10 del 15%); dal 31 giorno al 90 giorno dalla scadenza (1,67% ovvero 1/9 del 15%); dal 91 giorno e entro 1 anno dalla scadenza (3,75 % ovvero 1/8 del 30%); entro due anni dalla scadenza del versamento (4,29% ovvero 1/7 del 30%); oltre due anni dalla scadenza del versamento (5% ovvero 1/6 del 30%). Interessi di mora Il tasso ufficiale per calcolare gli interessi di mora per il 2017 è pari allo 0,1%. Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il Modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il Modello F23 (causale "SZ" da evidenziare al campo "9" - codice tributo "678T"da indicare al campo "11" - codice Ufficio delle Entrate "RCC" da rilevare al campo "6") VERSAMENTI PER RAVVEDIMENTI OPEROSI F24 Versamento dell'imposta e degli interessi Cod. trib. "7085" F23 Versamento sanzione Cod. trib "678T" - campo 11 Codice Ufficio "RCC" - campo 6 Causale versamento "SZ" - campo 9

