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Tassa sui libri sociali 2012: versamento entro il 16/03/2012

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 deve essere versata da: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in quanto provvisti di fondo di dotazione. In base alla C.M. 3.5.1996, n. 108, sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. Sono, invece, esonerati dal versamento della suddetta tassa: le società cooperative e di mutua assicurazione (C.M. 108/1996), non rientrando nel Libro V del Codice civile; le società di capitali dichiarate fallite (Tribunale di Torino, ordinanza 19.2.1996), in quanto il curatore fallimentare deve tenere le scritture prescritte dalla Legge fallimentare (R.D. 16.3.1942, n. 267 e succ. modif.) soggette a vidimazione da parte del giudice delegato «senza spese»; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (R.M. 10.11.1990, n. 411461). La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno. L’importo dovuto si differenzia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento (per il 2012, quindi, si deve fare riferimento all’1.1.2012): ● se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o infe-riore a e 516.456,90, la tassa dovuta è di e 309,87; ● se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a e 516.456,90, la tassa dovuta è di e 516,46. Eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute dopo il 1° gennaio non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’importo della tassa per l’anno in corso (2012); se ne dovrà tenere conto, invece, per l’anno successivo (2013). La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap e può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti disponibili nel Mod. F24 (modello che deve comunque essere presentato anche se, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero). La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente (saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale). Pertanto, per il 2012 il termine di scadenza è il 16.3.2012. Essa deve essere versata in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione «Erario» il codice tributo 7085 e l’anno di riferimento 2012. Per le società costituite dopo l’1.1.2012, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 Pescara. In caso di richiesta di vidimazione successiva al 16.3.2012, è necessario esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del Mod. F24, attestante l’avvenuto versamento. Se, invece, la richiesta viene fatta prima del 16.3.2012, la prova del pagamento non può essere fornita, in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170), fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in seguito l’esecuzione del versamento. In caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della stessa tassa, con un minimo di e 103 (art. 9, D.P.R. 641/1972.

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