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Unico 2013: presentazione tardiva fino al 30 dicembre 2013 con ravvedimento operoso

La mancata presentazione di Unico 2013 può essere sanata entro il 29 dicembre 2013 corrispondente a 90 giorni dal termine per l’invio (che slitta al 30 dicembre, in quanto il 29 cade di domenica). Scaduto infatti il termine per presentare in via telematica le dichiarazioni annuali relative al 2012, modelli Unico 2013, Iva 2013 e Irap 2013, i contribuenti che non hanno inviato la dichiarazione, hanno 90 giorni di tempo per rimediare, con l'applicazione di mini-sanzioni. Infatti, le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute. Per esempio, chi non ha presentato in via telematica l'Unico 2013 entro il 30 settembre 2013, può valersi del ravvedimento (il termine ultimo è lunedì 30 dicembre 2013). I contribuenti che si “pentono” hanno riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Insomma, il perdono deve essere spontaneo. Ravvedimento In caso di assenza di imposte dovute, il ravvedimento comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo di 258 euro). In caso di dichiarazione unificata, la sanzione deve essere pagata per ciascun tipo di dichiarazione compresa nel modello Unico tardivamente trasmesso. Se invece sono dovute imposte, oltre a sanare la tardiva presentazione, occorre anche regolarizzare i versamenti eventualmente non effettuati. Per questi ultimi la sanzione ridotta è pari al 3,75% (un ottavo della sanzione del 30%), per i versamenti effettuati oltre 30 giorni dal termine di scadenza. Quindi, l’omesso versamento, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, può essere sanato sino al 30 settembre 2014, mentre l’omessa dichiarazione sino al prossimo 30 dicembre. Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente, dunque, deve, entro i termini predetti: - presentare la dichiarazione omessa; - versare la sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa, con codice tributo “8911”; - versare le imposte e i relativi interessi legali; - versare le sanzioni ridotte per tardivo versamento delle imposte. In merito a quest’ultimo punto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 472/97, la sanzione del 30% da tardivo versamento prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97 è ridotta: - al 3% ulteriormente ridotto ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, in caso di ritardo non superiore a quindici giorni; - al 3%, in caso di ritardo non superiore a trenta giorni; - al 3,75%, in caso di ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione unificata devono tenere presente che, secondo la circ. 54 del 2002, in caso di invio tardivo non è realizzata una sola omessa dichiarazione, ma tante omissioni quante sono le dichiarazioni contenute in quella unificata: in pratica, due omesse dichiarazioni, una per le imposte sui redditi e una per l’IVA, visto che per l’IRAP dal 2009 la dichiarazione deve essere presentata in forma autonoma. Si evidenzia che la regolarizzazione dell’omessa dichiarazione non ha effetto solo ai fini delle sanzioni. Infatti, in presenza di dichiarazione omessa, per tutte e tre le imposte (redditi, IVA e IRAP) è possibile l’accertamento induttivo “puro” o l’accertamento d’ufficio, il che significa che l’Agenzia delle Entrate, salvo il limite dell’arbitrarietà, può determinare il reddito complessivo del contribuente anche utilizzando presunzioni “semplicissime” (quindi non necessariamente gravi, precise e concordanti) e ogni dato pervenuto alla sua conoscenza. Oltre a tale aspetto, slitta altresì di un anno il termine decadenziale per la notifica dell’accertamento: esso potrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Dichiarazione Integrativa Se il modello è stato presentato validamente o verrà presentato in ritardo, ma entro 90 giorni dalla scadenza, sarà poi possibile correggere gli errori commessi presentando una dichiarazione integrativa. Quest'ultima è a favore del contribuente se fa emergere un maggior credito o un minor debito d'imposta, “pro Fisco” in caso contrario. Il tipo di modello integrativo è individuato barrando una casella ad hoc nel frontespizio. Controllare il consulente Al contribuente spetta il compito di verificare gli adempimenti dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze alle Entrate, e rivolgersi eventualmente a un altro intermediario per presentare la dichiarazione e non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. Gli intermediari che hanno presentato in via telematica, entro il 30 settembre, le dichiarazioni devono entro 30 giorni rilasciare ai clienti l'originale della dichiarazione inviata online.

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