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Unico 2015: nuova deducibilità dei premi assicurativi

Per la prima volta in Unico 2015 i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righi da RP8 a RP14, codice 36). I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono invece detraibili per un importo non superiore a 1.291,14 euro, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da RP8 a RP14, codice 37). D.Lgs. n. 47/2000 – È necessario innanzitutto ricordare che, dal 2001, il D.Lgs. n. 47/2000 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della detraibilità dei premi di assicurazione. In particolare, i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000 in relazione a premi di assicurazione sulla vita sono agevolabili fiscalmente a condizione che abbiano durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula e per il periodo di durata minima, non consentano la concessione di prestiti. Diversamente, i contratti di assicurazione stipulati dal 1° gennaio 2001 sono detraibili solamente se aventi ad oggetto: il rischio di morte; il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante; il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Novità 2014 - Da quest’anno, i premi di assicurazione sono soggetti a due diversi limiti di detraibilità, a seconda dell’oggetto e della data di stipula del contratto. I limiti detraibili (di seguito illustrati) devono essere considerati complessivamente, pertanto valgono anche nel caso di contemporanea presenza di una pluralità di contratti. I premi di assicurazione possono essere portati in detrazione anche se corrisposti per conto di familiari fiscalmente a carico. Come chiarito dalla Circolare n. 17/2006, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto l’onere anche nei casi in cui lo stesso stipuli un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico o il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato. Codice 36 – Per quanto riguarda la compilazione di Unico nei righi da RP8 a RP14 con codice 36 dovranno essere indicati i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minimi. Come accennato l’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice 36. Codice 37 – Invece con codice 37 dovranno essere indicati i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice 37. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo RP21. Fonte: Fiscal Focus  

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