Voluntary-bis 2017: sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software per autoliquidare gli importi dovuti
- astro trattenimento
- 17 mag 2017
- Tempo di lettura: 3 min
Disponibile, sul sito internet dell’Agenzia, un applicativo per il calcolo degli importi sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione nell’ambito della nuova procedura di collaborazione volontaria. In tal modo, consulenti e contribuenti, qualora scelgano di provvedere spontaneamente al versamento delle somme, potranno avvalersi di un valido strumento di ausilio nella corretta quantificazione delle sanzioni e degli interessi collegati alla voluntary disclosure bis. Come noto, il Dl 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) ha riaperto i termini per l’adesione alla “collaborazione volontaria” disciplinata dalla legge 186/2014. La principale novità è la possibilità, per i contribuenti che intendono avvalersene, di provvedere spontaneamente, entro il 30 settembre 2017, al versamento delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Nel determinare gli importi dovuti, si deve tener conto del nuovo articolo 5-octies del Dl 167/1990, secondo cui alle sanzioni - determinate nella misura prevista dalla legge 186/2014 - si applicano il cumulo giuridico e la riduzione a un terzo, per le violazioni degli obblighi di monitoraggio, ovvero a un sesto, per le violazioni in materia di imposte. Considerata la complessità del calcolo sanzionatorio, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e pubblicato sul proprio sito una procedura di ausilio (attualmente in fase di test e non ancora utilizzabile per il computo delle somme dovute) alla determinazione delle sanzioni da pagare per l’adesione alla voluntary-bis, tenuto conto, inoltre, che per le stesse valgono le misure in vigore fino al 31 dicembre 2015 (non applicandosi, alla nuova collaborazione volontaria, quelle introdotte dal Dlgs 158/2015). L’applicativo consente anche il calcolo degli interessi, decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza originaria per il pagamento dell’imposta cui si riferiscono fino alla data del versamento. Sono determinati applicando i tassi agevolati stabiliti per la definizione agli inviti all’adesione. Come accennato, la procedura è in fase di test. Si tratta di una versione sperimentale per consentire, a operatori e professionisti, di inviare osservazioni o suggerimenti per apportare eventuali migliorie. A tal fine, va utilizzato l’indirizzo di posta elettronica dc.acc.sga@agenziaentrate.it. Disponibile, sul sito internet dell’Agenzia, un applicativo per il calcolo degli importi sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione nell’ambito della nuova procedura di collaborazione volontaria. In tal modo, consulenti e contribuenti, qualora scelgano di provvedere spontaneamente al versamento delle somme, potranno avvalersi di un valido strumento di ausilio nella corretta quantificazione delle sanzioni e degli interessi collegati alla voluntary disclosure bis. Come noto, il Dl 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) ha riaperto i termini per l’adesione alla “collaborazione volontaria” disciplinata dalla legge 186/2014. La principale novità è la possibilità, per i contribuenti che intendono avvalersene, di provvedere spontaneamente, entro il 30 settembre 2017, al versamento delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Nel determinare gli importi dovuti, si deve tener conto del nuovo articolo 5-octies del Dl 167/1990, secondo cui alle sanzioni - determinate nella misura prevista dalla legge 186/2014 - si applicano il cumulo giuridico e la riduzione a un terzo, per le violazioni degli obblighi di monitoraggio, ovvero a un sesto, per le violazioni in materia di imposte. Considerata la complessità del calcolo sanzionatorio, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e pubblicato sul proprio sito una procedura di ausilio (attualmente in fase di test e non ancora utilizzabile per il computo delle somme dovute) alla determinazione delle sanzioni da pagare per l’adesione alla voluntary-bis, tenuto conto, inoltre, che per le stesse valgono le misure in vigore fino al 31 dicembre 2015 (non applicandosi, alla nuova collaborazione volontaria, quelle introdotte dal Dlgs 158/2015). L’applicativo consente anche il calcolo degli interessi, decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza originaria per il pagamento dell’imposta cui si riferiscono fino alla data del versamento. Sono determinati applicando i tassi agevolati stabiliti per la definizione agli inviti all’adesione. Come accennato, la procedura è in fase di test. Si tratta di una versione sperimentale per consentire, a operatori e professionisti, di inviare osservazioni o suggerimenti per apportare eventuali migliorie. A tal fine, va utilizzato l’indirizzo di posta elettronica dc.acc.sga@agenziaentrate.it.