ZFU (zona franca urbana) 2015: operativa anche in Emilia Romagna
- astro trattenimento
- 26 giu 2015
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L’art. 12 del D.L. 78/2015, c.d. Decreto Enti locali, stabilisce che: - all'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al D.L. n. 4/2014, conv. con modif. dalla L. 50/2014; - e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, con zone rosse nei centri storici; è istituita la zona franca ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. Condizioni per accedere alla ZFU Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca con le seguenti caratteristiche: a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della CE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del D.M. 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca; d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti devono, poi, avere la sede principale o l’unità locale all'interno della zona franca. Limite “de minimis” sempre applicabile - Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni sono concessi nei limiti degli aiuti "de minimis", anche per il settore agricolo. Agevolazioni fiscali spettanti - I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo (di circa 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), delle seguenti agevolazioni: a) esenzione IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella ZFU; b) esenzione IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell’attività economica. Le esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta 2015 e 2016 (per coloro che possiedono un anno d’imposta coincidente con l’anno solare). Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 10 aprile 2013, pubblicato nella GU 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Fonte: Fiscal Focus

