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I premi di produttività un’opportunità per detassare parte delle retribuzioni

19 Settembre 2016

Poniamo all’attenzione dei nostri associati oggi la disciplina dei premi di produttività per le retribuzioni del personale ai quali la Legge di Stabilità 2016 ha riconosciuto un regime fiscale agevolato.

Cerchiamo quindi in questo articolo di spiegare questo istituto e quali vantaggi può dare alle aziende ed ai loro dipendenti.

Le aziende possono corrispondere ai propri dipendenti dei premi di produttività di ammontare variabile corrisposti a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili compresi anche gli eventuali utili dell’impresa purché legati a forme di incremento di produttività;

Tali premi potranno accedere all’imposta sostitutiva agevolata con aliquota pari al 10% a condizione che le suddette somme siano erogate in esecuzione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e rispettando le regole di cui all’art. 51 del D.lgs 81/2015;

L’imponibile massimo detassabile è pari ad € 2.000,00, innalzabile ad € 2.500,00 “per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.

Per poter accedere all’agevolazione, il limite di reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2015 è fissato ad € 50.000,00 (maggiore quindi rispetto al limite reddituale di €. 40.000,00 previsto per il 2014).

La norma inoltre prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere che le somme riconosciute a titolo di premio di produttività siano fruite (in tutto o in parte) sotto forma di servizi di “welfare aziendale”, elencati all’art. 51 comma 2 e comma 3 ultimo periodo del TUIR (ad esempio servizi di trasporto, servizi di educazione e istruzione, servizi di assistenza ai famigliari non autosufficienti ecc.). Queste somme, nel caso in cui il lavoratore esercitasse l’opzione di “sostituzione”, non concorreranno, nel rispetto dei 2.000 euro lordi annui, a formare il reddito di lavoro dipendente, né saranno soggette all’imposta sostitutiva del 10%.

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