Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Privacy: entro il 31 marzo 2011 la redazione e l’aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)

25 Marzo 2011

Scade il prossimo 31 marzo il termine annuale per la redazione e l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), la misura minima di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34 comma 1 lett. g) e dal punto 19 dell’allegato B) del DLgs. 196/2003, meglio noto come Codice della privacy.
Il punto 19 dell’Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell’ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede infatti che:
“Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:…”
Si ricorda quindi che anche quest’anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l’anno precedente, aggiornando solo la data certa.
In linea generale, infatti, secondo l’art. 31 del Codice della privacy, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Innanzitutto, in merito, si ricorda che l’obbligo di redazione del DPS ricorre in caso di trattamento di dati personali, “sensibili” o giudiziari, con strumenti elettronici (ad esempio, mediante computer).
Per dati “sensibili” si intendono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per quanto riguarda il contenuto, il DPS deve contenere idonee informazioni riguardo:
– all’elenco dei trattamenti di dati personali;
– alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
– all’analisi dei rischi che incombono sui dati;
– alle misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché alla protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
– alla descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
– alla previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare; la formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
– alla descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice della privacy, all’esterno della struttura del titolare;
– per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, all’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
Con l’art. 29 comma 1 del DL 112/2008, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 34 del Codice della privacy, sono state introdotte alcune semplificazioni con riguardo ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici.
Secondo tale norma, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali “non sensibili” e come unici dati “sensibili” quelli costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, l’obbligo di redigere e aggiornare il DPS è sostituito da un’autocertificazione in cui si attesta di trattare solo tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.
Modalità semplificate sono previste anche per i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (sul punto si veda il Provv. del Garante per la protezione dei dati personali datato 27 novembre 2008).
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescrive l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Si ricorda ancora che, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, devono essere indicate l’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO