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Processo breve e caso black slot: l’avvocato Franzoso spiega i rischi

28 Gennaio 2010

L’avvocato Michele Franzoso, legale AS.TRO che patrocina le aziende iscritte all’Associazione che hanno deciso di costituirsi parte civile contro l’Ente di Verifica, convenzionato con i Monopoli di Stato e autore dei test di conformità sugli apparecchi sequestrati dalla Procura di Venezia, illustra i rischi legati all’approvazione in legge del testo licenziato dal Senato sul cd. Processo breve.

Il fatto che il processo di Venezia inizi il prossimo 15 aprile, impone di considerare il procedimento black slot tra quei “casi pendenti alla data di entrata in vigore della legge” oggetto di disciplina nella normativa transitoria del nuovo disegno di legge. L’iter di approvazione della legge, inoltre, nonostante lo spedito corso che lo ha caratterizzato al Senato, si prefigura più articolato alla Camera, e proprio la disciplina transitoria, poi, è già stata annunciata come principale materia di confronto politico.

Va de sé, infatti, che lo spirito della legge è duplice, ovvero garantire che il procedimento penale non superi determinati tempi, ma in un’ottica di salvaguardia del diritto del cittadino alla definizione ragionevolmente rapida delle controversie giudiziarie che lo interessano.

Ciò induce a ritenere che la normativa transitoria dovrebbe riflettere la volontà di porre fine a quei dibattimenti già caratterizzati da tempi di manifesta irragionevolezza, ovvero procedimenti in cui si sia arrivati al pubblico contradditorio dopo un percorso temporale già concretamente lesivo di quei diritti che la Relazione di accompagnamento definisce come doverosamente tutelabili anche in virtù di obblighi comunitari. In definitiva, non è affatto da escludersi che casi giudiziari eclatanti richiedenti perizie e esami tecnici possano far propendere la Camera dei Deputati per una diversa descrizione strutturale della norma transitoria, che prescinda dalla data di commissione del reato (unico profilo a rischio di incostituzionalità), ma che si limiti a considerare il tempo ragionevole in cui il dibattimento in essere, alla data di promulgazione, dovrà arrivare alla sentenza definitiva.

Contrariamente alle norme sostanziali, infatti, le norme processuali sono sorrette del principio tempus regit actum, e la categoria dell’estinzione del processo non può essere considerata alla stregua di una norma penale applicabile all’imputato anche retroattivamente qualora più favorevole (art. 25 Cost), bensì mera disposizione procedurale che può trovare applicazione solo nelle fasi c.d. non esaurite.

Ragionando diversamente, infatti, si arriverebbe all’assurdo di modificare le regole del processo a processo in corso, con pregiudizio di tutte le parti in causa, compresa la difesa a cui verosimilmente verranno “fatte le pulci” sulle richieste istruttorie e la cui mera presenza attiva sarà avvertita come condotta perdi-tempo.

Il caso black slot, sotto il profilo generale e astratto, è un processo sicuramente in linea con la ragionevolezza dei tempi, in quanto a fronte di una iscrizione a registro di reato del 2007, c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare entro la fine del 2009 (tre anni), e fissazione del dibattimento per il 2010. Tuttavia, se domani mattina dovesse entrare in vigore la nuova legge, il Tribunale di Venezia dovrebbe emettere sentenza entro il 2011, dovendo scegliere tra rischiare l’estinzione del processo o concedere alle difese gli accertamenti peritali, le verifiche tecniche e le testimonianze che riterranno di formulare a loro discolpa.

Introdurre la fretta nel corso del nostro sistema giudiziario rischia di far pagare ai cittadini costi non inferiori rispetto alla attuale lentezza, soprattutto in quelle sedi (e Venezia è una di quelle), in cui la medesima aula serve a diversi scopi e non può ospitare contemporaneamente Giudici diversi con i rispettivi ruoli di udienza. Se il processo civile può essere ripensato in termini di eliminazione di alcune fasi intermedie prive di concreta trattazione, nel processo penale si dà per scontato che quello che non è ancora agli atti non esiste, e non si può pensare che celebrando udienza sino a mezzanotte, ovvero rendendo sempre più utilizzabili gli atti di indagine della P.G. (perché è questo l’effetto di reazione che produrrà la “fretta” sulla Giurisprudenza), il cittadino indagato o parte offesa possa trovare una Giustizia Penale più efficiente e giusta.

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