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Processo breve e tutela del sistema del gioco lecito: una lacuna da colmare

21 Gennaio 2010

Come diffuso dagli organi di stampa, il disegno di legge sul c.d. processo breve in discussione al Senato prevede l’estinzione del dibattimento a carico degli imputati, qualora non si rispettino i contingentati tempi di celebrazione della causa previsti dalla novella normativa.
Unica salvaguardia per la prerogativa statale di perseguire “con tutto il tempo necessario” i reati ritenuti più gravi è la previsione di un elenco di fattispecie penali escluse dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Nessuna delle norme a tutela del sistema del gioco lecito, ed in particolare i reati di truffa ai danni dello Stato, truffa telematica e raccolta abusiva di scommesse risulta essere stata considerata nell’elencazione di fattispecie meritevoli di tempi processuali non contingentati. Per questo motivo, il Centro Studi AS.TRO rivolge un appello a tutte le Forze Politiche e all’Amministrazione Finanziaria affinché producano ogni più utile iniziativa e attività, idonee ad introdurre una ulteriore serie ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione delle nuove norme sul c.d. processo breve, che tuteli il sistema del gioco lecito, mantenendo alle previsioni sanzionatorie vigenti una adeguata capacità di prevenzione.
Va da sé, infatti, che le capacità di aggressione agli interessi erariali realizzabili attraverso l’elusione delle norme sul gioco lecito, sono tali da richiedere un livello di attenzione molto alto su fenomeni quali la manipolazione del sistema di gestione telematica degli apparecchi e l’abusivo esercizio di attività quali le scommesse e le lotterie istantanee. Allo stato attuale, ci si limita all’annunciato appello, anche in considerazione del fatto che, forse, il testo presentato al Senato ancora non aveva presumibilmente considerato lo stratosferico volume di affari del gioco lecito gestito pubblicamente dall’Amministrazione Finanziaria, e documentato dai dati solo recentemente resi noti.
La spaventosa incidenza in termini di appetibilità criminale di tale “fiume di denaro”, qualora si rivelasse tutelato da un sistema giudiziario di repressione obbligato a definire il suo lavoro in ragione di un biennio per grado di giudizio, è chiaramente evincibile senza bisogno di articolare sofisticate ricerche criminologiche. La complessità dei processi a carico di chi froda il gioco lecito è tale da richiedere spesso esami peritali e lunghe istruttorie, e non esistono Uffici Giudiziari in grado di garantire la sentenza di primo grado a soli due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio: in questi casi affidarsi alla mera ingenuità dei malfattori, ovvero alla loro tendenza ad unirsi in contesti associativi (circostanza che annullerebbe il contingentamento temporale del processo), sottopone 57 miliardi annui, ovvero la tendenziale domanda di gioco che si registra in Italia, ad un rischio eccessivo. AS.TRO, al lavoro anche su questo fronte attraverso il proprio Centro Studi, renderà noto agli iscritti eventuali iniziative mirate per l’ottenimento delle necessarie modifiche al testo del disegno di legge.

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