Proroga versamenti di Unico 2019 al 30 settembre 2019: soggetti interessati
L’art. 12-quinquies della Legge 58/2019 (conversione del Dl Crescita) ha precisato che per professionisti, ditte e società che rientrano nell’ambito di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, sono posticipati al 30 settembre i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e per quelli in materia di imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019. L’importante è che i soggetti economici Isa dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione. La proroga, come previsto dalla risoluzione delle Entrate n. 64/2019, riguarda anche chi, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, applica il regime forfetario agevolato e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Tale norma- di riflesso – si applica anche a tutti i soggetti che partecipano a:
– società semplici, sas e snc (art. 5 Tuir);
– società in trasparenza fiscale (art. 115 e 116 del Tuir)
per cui è prevista l’applicazione degli ISA.
Come analizzato dalla Risoluzione 64/E/2019, il legislatore, nel disporre la proroga prevista dal sopracitato articolo, individua come soggetti interessati dalla norma tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano in forma d’impresa o di lavoro autonomo attività per le quali sono stati approvati gli ISA prescindendo dal fatto che gli stessi contribuenti siano tenuti o meno alla loro applicazione;
– dichiarano ricavi/compensi inferiori al limite stabilito, per ogni ISA, del decreto ministeriale di approvazione dello stesso.
Sulla base di quanto affermato, l’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che sono interessati dalla proroga anche:
– i contribuenti che applicano il regime forfetario (legge 190/2014);
– i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio (legge 111/2011);
– coloro che determinano il proprio reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– coloro che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA
Due le considerazioni a chiusura del presente approfondimento. La prima è che la proroga è una facoltà, non un obbligo: i contribuenti possono decidere di procedere ai versamenti secondo le scadenze previgenti, tenuto conto del termine ultimo che è stato “spostato” al 30 settembre 2019. In secondo luogo si può ritenere che possano arrivare indicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria in materia di corretta applicazione della rateazione a partire dal 30 settembre 2019 e dell’eventuale applicazione dello 0,40%.