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Ravvedimento operoso anche per ISI e PREU

20 Aprile 2010

L’AAMS con la Circolare n. 2010/13037 del 15 Aprile 2010 ha indicato le linee guida per l’applicazione del ravvedimento operoso per il pagamento del PREU e dell’ISI relativo agli apparecchi di gioco con vincita in denaro e a quelli destinati al puro intrattenimento.

La circolare N. 2010/13037 del 15 Aprile 2010, “Imposta sugli Intrattenimenti (ISI) e Prelievo Erariale Unico (PREU) – Linee guida per l’applicazione del ravvedimento operoso”, emanata dall’AAMS, illustra, infatti, le modalità di applicazione dell’istituto del ravvedimento (disciplinato dall’Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) nell’ambito dei tributi fiscali previsti per gli apparecchi di gioco con vincita in denaro e per quelli destinati al puro intrattenimento.

A tal fine chiarisce tuttavia che tale ravvedimento è precluso quando:

1) Sia già avvenuta la constatazione della violazione;
Se il momento della constatazione coincide con quello della contestazione (es: omesse comunicazioni da parte dei concessionari di rete), il ravvedimento deve essere consentito per quelle violazioni che, pur constatate dall’organo procedente (AAMS, G.d.F., SIAE), non siano state formalmente notificate ai soggetti violatori o solidalmente obbligati. La consegna del verbale di constatazione della violazione preclude il ravvedimento al pari di ogni altra attività istruttoria avviata dall’ufficio (compresa la violazione constatata in sede di accesso o di verifica);

2) Siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
Le attività di controllo (accessi, ispezioni, verifiche) il cui avvio preclude l’uso del ravvedimento, sono quelle effettuate in ambito amministrativo – tributario, e non in quello penale, con la conseguenza che eventuali indagini penali non precludono all’autore della violazione il ricorso al ravvedimento;
Il ravvedimento non è ammesso per tutti quegli apparecchi che hanno raccolto gioco in modo illecito e irregolare.

3) Siano già iniziate attività amministrative di accertamento.
Tale categoria concerne quelle “attività di accertamento” già iniziate dagli Uffici, in conseguenza delle quali sono comunicati agli interessati inviti a comparire, richieste e questionari previsti dall’art. 51 del DPR n. 633/1972.

Va chiarito inoltre che, per espressa previsione normativa, la preclusione opera sempre anche nei confronti dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione prevista per la violazione contestata, ovvero oggetto di attività di accertamento.

Per quanto riguarda i benefici del ravvedimento, la circolare precisa che i versamenti di imposta, interessi e sanzione ridotta devono essere eseguiti contestualmente sottolineando che, con il termine contestualmente, si vuole intendere che tutte le incombenze relative al ravvedimento devono essere effettuate entro lo stesso limite temporale (30 giorni o 1 anno).

Pertanto, perché si perfezioni la fattispecie di ravvedimento in esame, occorre che, entro il termine di gg. 30 dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, intervenga:
1. il versamento dell’imposta o della differenza d’imposta dovuta;
2. il versamento degli interessi legali maturati, giorno per giorno, dalla data di scadenza fino al giorno in cui è stato effettivamente realizzato il pagamento;
3. il versamento della sanzione ridotta, pari a 1/12 della sanzione minima prevista (30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze) e quindi il 2,5% dell’imposta non versata.

Nel caso invece di ravvedimento, oltre il termine di gg. 30 ed entro il termine di un anno dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, detto pagamento dovrà prevedere:
1. il versamento dell’imposta o della differenza d’imposta dovuta;
2. il versamento degli interessi legali maturati, giorno per giorno, dalla data di scadenza fino al giorno in cui è stato effettivamente realizzato il pagamento;
3. il versamento della sanzione ridotta, pari a 1/10 della sanzione minima prevista (30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze) e quindi il 3 % dell’imposta non versata.

Ulteriori indicazioni riguardano, poi, le violazioni inerenti l’obbligo di comunicazione dei concessionari di rete, i versamenti di crediti assistiti da garanzie e le modifiche del DL n.185/2008 che hanno portato all’abbattimento delle sanzioni dovute.

Alleghiamo il testo della Circolare AAMS n. 2010/13037 del 15 Aprile 2010, che può essere scaricato direttamente cliccando qui.

 

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