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REGOLAMENTO UNICO SUI GIOCHI NELL’AMBITO SOCIALE CREMASCO: ASTRO SCRIVE AL COMUNE DI CREMA

3 Aprile 2024

Il Comune di Crema, in qualità di ente capofila nell’Ambito sociale cremasco è tornato ad occuparsi di regolamentazione dell’offerta di gioco, promuovendo l’approvazione di un regolamento unico che prevede maggiori restrizioni in tema di distanze dai luoghi sensibili e in tema di fasce orarie.

ASTRO, in ragione di ciò, ha deciso di inviare una lettera al Comune di Crema contenente alcune riflessioni in merito e che pubblichiamo di seguito.

 

“Bologna, 03 aprile 2024

Spett.le AMBITO SOCIALE CREMASCO

Alla c.a. del Sindaco del Comune di CREMA

Egr. Dott. Bergamaschi Fabio

f.bergamaschi@comune.crema.cr.it

segreteria.generale@comune.crema.cr.it

e -per suo tramite- alla c.a. dei Sindaci

dei Comuni dell’Ambito Sociale Cremasco

 

OGGETTO: RIFLESSIONI ASTRO SU REGOLAMENTO UNICO PER I GIOCHI LECITI

Egr. Sindaco del Comune di Crema,

Egr.gi Sindaci dei Comuni dell’Ambito Sociale Cremasco,

in veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria

SIT) abbiamo appreso, da notizie di stampa, che è stato approvato -nell’ambito dei 48 comuni

dell’Ambito Sociale Cremasco- un regolamento comunale in materia di giochi che andrà a sostituire i

precedenti provvedimenti comunali adottati in materia.

Il regolamento unico prevedrebbe il divieto di installazione di apparecchi da gioco in locali situati a

meno di 500 metri dai luoghi sensibili, quali scuole, edifici di culto, impianti sportivi, strutture

residenziali, semiresidenziali e ricettive per categorie protette, oratori e altri centri di aggregazione

giovanile. Inoltre, le nuove sale slot o nuovi apparecchi in locali già esistenti non potranno trovarsi

nel raggio di 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, esercizi

di acquisto di oro, argento e oggetti preziosi. Per quanto riguarda i limiti orari per il funzionamento

delle slot e l’apertura delle sale saranno decisi tramite ordinanza da ogni singolo ente, ma

indicativamente andranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 23.00.

Vogliamo quindi, con la presente, sottoporre alle SS.VV alcune riflessioni in proposito.

Rileviamo, innanzitutto, che il divieto di nuova installazione di apparecchi ad una distanza inferiore a

500m dai luoghi sensibili indicati nel nuovo regolamento è già prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 8/2013.

Se, invece, il Regolamento comunale dovesse essere interpretato nel senso di obbligare i titolari degli

esercizi, ubicati ad una distanza inferiore di 500m dai luoghi sensibili, a rimuovere gli apparecchi già

presenti, lo stesso sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con la disposizione sopra richiamata.

Per quanto riguarda, invece, la novità rappresentata dall’introduzione di ulteriori luoghi sensibili

(rispetto a quelli indicati dalla legge regionale) come gli sportelli bancari, postali, bancomat, agenzie

di prestiti e di pegno, esercizi di acquisto di oro, argento e oggetti preziosi, Vi segnaliamo che, se è

vero che la legge regionale consente ai Comuni di introdurre nuovi luoghi sensibili, al contempo, però,

stabilisce che tale facoltà può essere esercitata per far fronte a specifiche esigenze quali la sicurezza

urbana, i problemi connessi alla viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica

(art. 5, comma 2, L.R. Lombardia n. 8/2013).

Esigenze, queste, che non appaiono riconducibili ai nuovi “luoghi sensibili” aggiunti dal Regolamento

in esame.

Ciò su cui intendiamo, però, richiamare la Vostra attenzione è il fatto che, in attuazione dell’art. 15

della legge delega n. 111/2023, il Governo ha già avviato la riforma del gioco terrestre, nel cui iter di

formazione è prevista espressamente la concertazione -già in atto- con la Conferenza delle Regioni e

degli EE.LL. dalla quale dovrà scaturire una disciplina uniforme, a livello nazionale, sia in tema di orari

delle attività di gioco lecito che in materia di dislocazione territoriale, rispetto a determinati luoghi

sensibili, degli esercizi che svolgono tali attività.

Appare, pertanto, del tutto intempestivo procedere con l’adozione di un nuovo Regolamento (che

avrebbe un impatto rilevante sulla sostenibilità delle imprese) proprio mentre è in corso un processo

di riforma i cui contorni potranno delinearsi già nei prossimi mesi. A questo proposito, Vi informiamo

che è già stato dato avvio ai lavori del tavolo tecnico tra Governo e Regioni, PA, Anci e Upi.

In termini più generali rileviamo, inoltre, che la ratio delle norme che introducono restrizioni alla

collocazione delle attività di gioco al di sotto di una determinata distanza da luoghi definiti “sensibili”

dovrebbe essere quella di evitare la prossimità delle attività di offerta di gioco da luoghi che, per loro

natura, sono destinati ad essere frequentati prevalentemente da persone, che per età o particolari

condizioni personali, sono da considerare particolarmente vulnerabili rispetto ai fenomeni di

dipendenza.

Ebbene, non si comprende come questa caratteristica possa essere attribuita agli impianti sportivi, ai

luoghi di culto, alle scuole dell’infanzia, agli asili nido (a meno che non si pensi che i bambini e i neonati

possano recarsi a giocare con le slot) mentre, al netto dei dubbi che solleva l’efficacia stessa del

“distanziometro”, può avere un senso il riconoscimento della natura di luoghi sensibili alle scuole

medie e superiori come pure ai SERD.

A proposito dell’efficacia del distanziometro come strumento di prevenzione alla dipendenza da

gioco, sulla quale non esiste – peraltro – alcuna evidenza scientifica, oltre ad apparirci inverosimile

che una persona affetta da dipendenza possa essere scoraggiata dall’idea di percorrere cento metri

in più per poter trovare un luogo dove poter giocare, ci appare del tutto anacronistico e velleitario

l’utilizzo di un simile strumento nell’epoca del digitale e dell’intelligenza artificiale.

A partire dal periodo pandemico si è, infatti, assistito ad un trend di crescita esponenziale del gioco

online (esente da qualsiasi restrizione oraria e/o territoriale), la cui raccolta, secondo l’ultima

rilevazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferita al 2022, ha già ampiamente superato

quella del gioco terrestre.

Rispetto a quest’ultimo dato e alla tendenza che denota, la previsione di un numero elevato di luoghi

sensibili – disancorati ad una ratio comune – e stringenti limitazioni orarie, lungi dal poter esplicare

una qualche efficacia nella prevenzione della dipendenza da gioco, avrebbe, come unico effetto,

quello di avvantaggiare ulteriormente il gioco on line, così mettendo a rischio i posti di lavoro delle

persone occupate nel settore del gioco terrestre (il cui tessuto imprenditoriale è composto, per la

gran parte, da PMI italiane), un settore che, peraltro, proprio per la forte crescita dei canali di gioco

on line, sta già soffrendo forti ricadute economiche ed occupazionali.

Un dato empirico che dimostra la totale inefficacia del c.d. “distanziometro” nella prevenzione della dipendenza da gioco è offerto dall’esperienza della L.R. 5/2013 dell’Emilia-Romagna, la quale, per effetto della prevista applicazione di questo strumento anche alle attività già esistenti al momento della sua entrata in vigore, ha determinato la chiusura del 45% delle sale giochi esistenti sul territorio emiliano. Ciononostante, durante il periodo di vigenza di questa legge il numero di persone assistite per la dipendenza da gioco è aumentato del 143% (fonte: sito istituzionale Regione Emilia Romagna

https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2024/marzo/gioco-dazzardo-dalla-regione-oltre-3-2-milioni-di-euro-alle-aziende-sanitarie-dell2019emilia-romagna-per-iniziative-di-contrasto-alla-ludopatia# )

Per quanto riguarda, invece, la determinazione delle fasce orarie così come indicate nel Vostro

Regolamento, segnaliamo che, così come previste, oltre a non essere in linea con le proposte

avanzate dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni nel Tavolo tecnico sul riordino fisico (che

hanno ritenuto ragionevole consentire l’attività di gioco per 18 h giornaliere), determinerebbero,

soprattutto negli esercizi aventi il gioco come attività prevalente, delle forti ricadute occupazionali.

Infatti, il loro “spezzettamento” nell’arco della giornata imporrebbe ai titolari delle sale di riadeguare

i turni in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale che regola gli orari di lavoro, con

conseguente necessità di ridurre gli orari di lavoro (trasformandoli da full time in part time) o di

licenziare parte del personale.

Sperando che le suesposte riflessioni possono risultarVi utili e rimanendo a disposizione per ogni

approfondimento ulteriore, porgiamo Cordiali saluti.

Il Presidente AS.TRO – Confindustria SIT

Massimiliano Pucci

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