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Reti di imprese: agevolazioni fiscali solo quando il contratto di rete è asseverato da un organismo abilitato

15 Aprile 2011

In nome di una maggiore competitività, gli imprenditori che uniscono le forze attraverso contratti di rete sono premiati dal fisco. I contratti, però, prima di essere ammessi al particolare regime agevolativo previsto dal Dl 78/2010 (articolo 42, comma 2-quater), vanno asseverati da organismi preposti che, a loro volta, devono possedere determinati requisiti. Questi ultimi sono individuati con decreto Mef del 25 febbraio scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 31 marzo.
Considerato che, una volta stipulato il contratto di rete, traducibile in varie forme di collaborazione tra imprese per lo più di piccole dimensioni, i partecipanti accedono al bonus consistente in un regime di sospensione d’imposta, per la quota di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune dello stesso contratto, il legislatore ha comunque posto alcune condizioni per evitare l’uso distorto di tali coalizioni e per avvantaggiare coloro che intendono realmente far parte di un complesso più grande, in grado di contare nel contesto economico del mercato globale. Il DM stabilisce le modalità con le quali appositi organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale asseverano il programma comune di rete, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 2-quater, del DL 78/2010.
L’asseverazione, come prevede lo stesso art. 1, comma 2, del DM, è condizione necessaria affinché le imprese partecipanti alla rete possano beneficiare della sospensione d’imposta per gli utili accantonati a riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, nel limite di un milione di euro per ciascuna impresa.
Tali organismi pertanto dovranno accreditarsi, comunicando all’Agenzia la propria idoneità a rilasciare la richiamata asseverazione. Le Entrate, ricevuta la comunicazione, avranno poi tempo trenta giorni per valutare la bontà dei requisiti e darne notizia sul proprio sito istituzionale.
Entrando nel merito del compito a loro assegnato, cioè asseverare il programma di rete, gli organismi in argomento dovranno controllare tutti gli elementi propri del contratto e, per far questo, potranno chiedere aiuto alle strutture che si occupano di verificare la “qualità” dei beni prodotti dalle aziende in relazione a standard conformi alle norme europee, rilasciando la certificazione Iso 9000. Si tratta, generalmente, di organismi di Istituti universitari, di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi albi o elenchi.
Anche per il rilascio dell’asseverazione, il tempo concesso è trenta giorni dalla richiesta formulata dal mandatario, vale a dire il rappresentante designato dalle imprese coalizzate, che agisce per loro conto. L’ok all’esecuzione del contratto di rete va annunciato contestualmente all’Agenzia delle Entrate, nei modi che saranno previsti attraverso un provvedimento direttoriale.
D’altronde, il ruolo dell’Amministrazione fiscale nell’operazione non si esaurisce qui, anzi, ben altri impegni l’attendono, come (in primis) l’attenta vigilanza sui contratti di rete e sulla effettiva realizzazione degli investimenti che hanno dato il via libera all’agevolazione, valida fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, con il potere di revocare i benefici indebitamente fruiti.
Nel dettaglio, all’articolo 6 del decreto si legge che “l’Agenzia delle entrate può effettuare tra l’altro: a) la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi”.
Organismi privati abilitati all’asseverazione
Per quanto riguarda gli organismi abilitati a rilasciare l’asseverazione (ovvero, il formale riscontro dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni fiscali), l’art. 3 prevede che essi siano tutti quelli espressi dalle Confederazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL; tali organismi comunicano, poi, all’Agenzia delle Entrate l’intervenuta asseverazione con modalità che verranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia stessa.
Secondo l’art. 4, l’asseverazione comporta la verifica preventiva della sussistenza dei requisiti propri del contratto di rete. Si evince, pertanto, un processo in due fasi:
– una prima, in cui si analizza il “contratto” di rete (il che comporta un riscontro dei dati anagrafici delle imprese, degli obiettivi strategici, dell’intervenuta iscrizione presso il Registro delle imprese ecc.);
– una seconda, che ha ad oggetto il “programma” di rete e si sostanzia nell’analisi di quest’ultimo e dei suoi caratteri fondamentali (enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascuna impresa, modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un “fondo patrimoniale” comune, misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi).
Organismi pubblici abilitati all’asseverazione
Il DM 25 febbraio 2011 non ha, invece, individuato gli organismi pubblici che, in alternativa a quelli espressione delle associazioni imprenditoriali, possono rilasciare l’asseverazione del programma di rete; per tali finalità il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo economico interverranno successivamente con un apposito decreto interministeriale.

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